Cassazione Civile, Ordinanza n. 04593/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società per gli anni d'imposta 1999 e 2000, recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti e maggiori IRPEG e IRAP. Dopo un primo doppio grado negativo per il contribuente e un successivo annullamento in cassazione con rinvio, la commissione tributaria regionale, riuniti i giudizi riassunti dalla curatela fallimentare, aveva accolto l'appello originario della società ritenendo esistenti e inerenti i costi anche sulla base di una perizia disposta in sede penale sul rappresentante legale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla determinazione del reddito d'impresa e sull'accertamento, sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova, pretendendo dall'Ufficio la dimostrazione piena e inequivoca del difetto di esistenza e di inerenza dei costi, mentre tale prova incombe sul contribuente; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la ripresa riguardasse solo i costi successivi alla cessione delle commesse.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi preliminari della controricorrente sulla ritualità del ricorso e ha accolto il primo motivo, affermando che in tema di imposte sui redditi delle società la deducibilità dei costi richiede la prova, a carico del contribuente, della loro esistenza, natura, documentazione e concreta destinazione all'attività d'impresa, oltre alla relativa inerenza. Ha quindi censurato la decisione della CTR perché, valorizzando la perizia penale e il criterio della percentuale di completamento, aveva di fatto addossato all'Ufficio l'onere di ricostruire ricavi e costi ante e post cessione delle commesse tra la precedente e la nuova gestione societaria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'accertamento, ma la Corte si concentra soprattutto sull'erronea distribuzione dell'onere probatorio operata dal giudice di merito
richiamato tra le norme asseritamente violate per censurare l'annullamento dell'avviso di accertamento
richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi e sul requisito di inerenza
richiamato nel motivo come norma asseritamente violata, senza ulteriore sviluppo nella motivazione della Corte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
veicolo del secondo motivo, assorbito per l'accoglimento del primo
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso, poiché la CTR non aveva rispettato i principi sull'onere della prova in tema di costi deducibili
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità dei costi richiede che il contribuente ne provi l'esistenza, la natura, la documentazione giustificativa e la concreta destinazione all'attività imprenditoriale; l'inerenza va intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa, non come mera utilità o convenienza economica.
- Quando l'amministrazione contesta la deduzione di componenti negativi, non le incombe dimostrare in via piena e inequivoca il difetto di inerenza o di esistenza del costo, essendo invece il contribuente gravato dell'onere probatorio sulle condizioni di deducibilità.
- Il giudice di merito viola i criteri di riparto dell'onere della prova se, per riconoscere la deducibilità dei costi, pone a carico dell'Ufficio l'attività di ricostruzione dei ricavi e dei costi imputabili a diversi periodi o soggetti, ove tale dimostrazione spetti al contribuente che pretende il beneficio fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04442/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04444/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04445/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04446/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04448/2023 del 14/02/2023
- ordinanza_civile · 14 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04449/2023 del 14/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →