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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09320/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato, sostenendo che l'Ufficio avesse erroneamente presupposto una dichiarazione fiscale contenente il reddito minimo imponibile delle società non operative. In particolare, la ricorrente ha dedotto che dalla cartella risultava, nel rigo RN6, un importo dichiarato pari a "0,00", circostanza che, a suo avviso, dimostrava l'assenza di una dichiarazione del reddito minimo e quindi l'inesistenza dei presupposti per applicare il procedimento di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Con il terzo motivo ha inoltre lamentato l'omessa motivazione, e la violazione di norme in tema di motivazione degli atti tributari e di tutela del contribuente, per non avere la sentenza d'appello affrontato il profilo della carenza di motivazione della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva correttamente percepito il dato documentale risultante dalla cartella, dalla quale emergeva l'assenza di una dichiarazione con importi imponibili, nonostante la sentenza impugnata affermasse invece che la contribuente avesse riportato in dichiarazione il reddito minimo imponibile. Poiché il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 presuppone che la pretesa emerga direttamente dalla dichiarazione del contribuente, in presenza di una ripresa a tassazione in assenza di dichiarazione occorreva invece un previo avviso di accertamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il giudice di merito non esamini un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e idoneo a orientare diversamente la decisione, non già per mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio di omesso esame è escluso nei limiti derivanti dalla cd. doppia conforme.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La procedura di controllo automatizzato è ammessa solo quando la pretesa fiscale emerga direttamente dai dati della dichiarazione del contribuente; non è utilizzabile per una ripresa a tassazione in assenza di dichiarazione.

  • art. 30 L. n. 724/1994

    È richiamato come norma che disciplina il reddito minimo imponibile delle società non operative, ma la sua applicazione non può giustificare il controllo automatizzato se mancano i presupposti dichiarativi.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari e tutela del contribuente.

  • art. 17 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dalla parte ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura relativa alla motivazione e al diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'omessa considerazione di una circostanza storica, risultante dagli atti e discussa tra le parti, idonea a condurre con certezza a una decisione diversa.
  • Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo solo se la pretesa fiscale discende direttamente dalla dichiarazione del contribuente; se manca la dichiarazione o la ripresa non è meramente cartolare, l'Ufficio deve procedere con avviso di accertamento.
  • Quando la sentenza di merito afferma l'esistenza di una dichiarazione che, dagli atti, risulta invece assente, si configura un errore di percezione del fatto storico rilevante ai fini del sindacato di legittimità.
  • L'accoglimento di un motivo che esclude i presupposti del controllo automatizzato rende assorbite le ulteriori censure sulla motivazione della cartella e della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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