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Sentenza

Sentenza del 08/03/2025 n. 6208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto sulla richiesta, presentata l’8 aprile 2014, di restituzione delle ritenute fiscali applicate all’indennità integrativa speciale. Dopo che la Corte dei conti aveva riconosciuto solo entro il limite del minimo INPS il diritto all’indennità, l’INPS aveva chiesto la restituzione delle somme erogate in eccedenza, al lordo delle ritenute. A.A. sosteneva che il diritto al rimborso delle imposte fosse sorto con l’obbligo di restituire le somme e non dovesse attendere la restituzione materiale, anche rateale, all’INPS. Ha dedotto la violazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2033 c.c., nonché del principio di capacità contributiva e la falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto. Ha stabilito che il rimborso delle ritenute indebite non è subordinato alla prova dell’avvenuta restituzione integrale all’INPS delle somme lorde: il presupposto del rimborso è l’obbligo di restituire la prestazione, sorto con la pronuncia che ne ha accertato la non spettanza. La deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR è una modalità facoltativa di recupero e non preclude l’ordinaria domanda di rimborso. Il termine decorre dal momento in cui il contribuente è tenuto a restituire la prestazione, non dalla data della ritenuta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l’Agenzia è stata condannata per il giudizio di legittimità a pagare € 200 per esborsi e € 3.200 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo vigente ratione temporis

    l'impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo dell'onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute, non esclude il ricorso alla procedura di rimborso.

    La deduzione delle somme restituite, nei limiti della capienza del reddito, è una facoltà di recupero per compensazione e non costituisce l’unico rimedio: il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute non dovute.

  • Art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Va ribadito, pertanto, che, anche qualora il tributo -originariamente dovuto su una prestazione effettivamente percepita e corrisposta dal soggetto erogatore a mezzo di ritenuta alla fonte -diventi indebito a seguito dell'obbligo di restituire la prestazione, conseguente all'accertamento che quest'ultima non era dovuta, l'azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione, di carattere generale, di cui all'art. 38 cit.

    La procedura di rimborso dell’art. 38 si applica anche quando l’imposta era legittima al momento della percezione, ma diventa successivamente indebita perché il contribuente è tenuto a restituire la prestazione. Il termine decorre dal momento in cui sorge tale obbligo restitutorio, non dalla data in cui fu operata la ritenuta.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Viceversa, l'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

    La norma opera in via residuale quando non è previsto un termine specifico per il rimborso. Nel caso deciso, la domanda è invece governata dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; la Cassazione lo ha applicato accogliendo l’originario ricorso della contribuente.

Massime di principio

  • Quando una prestazione tassata alla fonte diventa successivamente indebita e deve essere restituita all’erogatore, anche l’imposta trattenuta può essere chiesta a rimborso: non occorre attendere che la restituzione materiale sia completata, se l’obbligo restitutorio è già sorto.
  • La deduzione fiscale delle somme restituite è una modalità alternativa e facoltativa di recupero; non preclude, in assenza di una norma espressa, l’ordinaria domanda di rimborso delle imposte indebitamente versate.
  • Per il rimborso disciplinato dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, se l’indebito deriva da un fatto sopravvenuto, il termine di decadenza decorre da quando tale fatto rende incontrovertibile l’obbligo di restituire la prestazione, non automaticamente dalla data della ritenuta.
  • Possono chiedere il rimborso sia il sostituto d’imposta che ha versato le ritenute sia il contribuente che le ha subite. La domanda del contribuente è autonoma rispetto ai rapporti di restituzione tra lui e l’ente erogatore.

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