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Sentenza

Sentenza del 08/03/2025 n. 6207 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva notificato due avvisi: uno relativo a maggiori Ires e Irap per il 2009, contestando fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti e chiamando A.A. a rispondere quale liquidatore; l’altro relativo a maggiore Irpef, sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base. A.A. aveva proposto dodici motivi di ricorso, fra cui l’inesistenza o l’invalidità della responsabilità dopo la cancellazione della società, la contestazione delle operazioni e dell’accertamento induttivo, e l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello. In Cassazione, l’Agenzia ha comunicato di avere annullato in autotutela gli avvisi in seguito a una sentenza penale che aveva accertato l’esistenza delle operazioni contestate: l’avviso personale per Irpef è stato annullato integralmente; quello societario è stato annullato quanto a imposte e sanzioni, salvo la sanzione per omessa conservazione delle scritture contabili, ridotta da 1.032 a 1.000 euro.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’avviso personale relativo all’Irpef e per tutte le riprese dell’avviso societario annullate in autotutela. È rimasta controversa la sanzione di 1.000 euro per omessa conservazione delle scritture contabili. Su tale parte la Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la motivazione della sentenza d’appello: la decisione riproduceva sostanzialmente le difese dell’Agenzia senza esporre un’autonoma valutazione dei motivi d’appello del contribuente. Gli altri undici motivi sono stati assorbiti, non decisi nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 111 Cost.

    Di conseguenza, deve constatarsi che la motivazione, nel senso prescritto dallo stesso art. 111 Cost., più che coincidere con le controdeduzioni dell'appellata, difetta del tutto, finanche materialmente, quale parte del provvedimento distinta dalle allegazioni dei contendenti.

    La motivazione deve essere una parte effettiva e riconoscibile della decisione giudiziale, esprimere la valutazione del giudice e non confondersi con le allegazioni di una parte.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

    Tuttavia, per tale ragione, denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale, ma consente la cassazione quando dal testo della sentenza emerge un’anomalia radicale che equivale a mancanza della motivazione.

  • Art. 12 preleggi

    Tuttavia, per tale ragione, denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    La disposizione è richiamata quale canone interpretativo per leggere la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come riduzione del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

Massime di principio

  • La riproduzione nella sentenza di argomentazioni contenute nelle difese di una parte non comporta automaticamente nullità: è però necessario che dal provvedimento risulti una valutazione autonoma e comprensibile del giudice e che siano affrontati i motivi contrapposti.
  • Una motivazione che copia sostanzialmente le difese di una parte, omette di esporre e valutare i motivi d’impugnazione e non rende riconoscibile la ratio decidendi può essere apparente e determinare la cassazione della sentenza.
  • L’annullamento in autotutela degli atti impositivi determina la cessazione della materia del contendere soltanto per le parti effettivamente annullate; eventuali riprese o sanzioni rimaste valide continuano a essere oggetto del giudizio.
  • Quando la Cassazione accoglie una censura assorbente e dispone il rinvio, i motivi ulteriori possono restare non decisi: non vanno considerati accolti o rigettati nel merito.

Testo integrale

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