Sentenza del 08/03/2025 n. 6209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato il 13 dicembre 2012 e il 15 marzo 2013 due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, chiedendo a A.A. maggiori Ires, Irap e Iva in quanto ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Gli avvisi contestavano, tra l’altro, costi non inerenti, costi riferiti a operazioni ritenute inesistenti e, per il 2007, proventi finanziari non contabilizzati. Dopo l’accoglimento dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale e la riforma in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, tra cui l’omessa pronuncia, l’ultrapetizione, la motivazione apparente e varie censure sulla deducibilità dei costi e sulla responsabilità del socio. In corso di giudizio l’Agenzia ha annullato parzialmente in autotutela gli avvisi, anche in conseguenza del giudicato penale che aveva riconosciuto l’esistenza delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le riprese annullate in autotutela: per il 2007, i costi per operazioni inesistenti di 29.109,30 euro e l’imponibile di 885.000,68 euro relativo a fatture per operazioni ritenute inesistenti; per il 2008, l’imponibile di 342.333,33 euro, oltre Iva, relativo a fatture per operazioni ritenute inesistenti. Il giudizio prosegue invece sulle riprese residue: per il 2007, costi non inerenti per 49.543,87 euro (49.140 euro per fatture dell’Argenteria Siciliana Srl e 403,87 euro di spese di rappresentanza) e proventi finanziari non contabilizzati per 1.228,50 euro; per il 2008, costi non inerenti per 404,55 euro, oltre Iva. Sul residuo, la Corte ha accolto il terzo motivo del contribuente, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la decisione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudizio tributario non è stato definito nel merito quanto alle riprese residue.
Norme richiamate
Tale anomalia si esaurisce non solo nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, od obiettivamente incomprensibile.
La motivazione deve esistere in modo effettivo e consentire di comprendere la ratio decidendi. La sua apparenza o incomprensibilità integra un vizio rilevabile in cassazione, quando emerge dal testo della sentenza.
La norma è richiamata tra le disposizioni invocate dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione, ma la Corte non decide tali censure nel merito, poiché le dichiara assorbite.
Sono richiamati tra i parametri relativi alla sufficienza della motivazione della sentenza tributaria; la decisione accerta il difetto assoluto di motivazione perché la sentenza d’appello non espone autonomamente né valuta i motivi di gravame.
Art. 1, commi 186-197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
La disposizione ha consentito la sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata, ma l’istanza presentata dal contribuente non è stata seguita dall’accesso alla definizione e non ha quindi determinato la chiusura della controversia.
La norma costituisce il fondamento della responsabilità tributaria attribuita dall’Ufficio al socio e liquidatore. Le relative censure del contribuente non sono state esaminate dalla Corte, perché assorbite dall’accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.
Massime di principio
- La riproduzione, anche estesa, delle difese di una parte nella sentenza non comporta automaticamente nullità: il vizio ricorre quando il giudice si limita a copiarle senza dimostrare una valutazione autonoma e senza confrontarsi con le ragioni contrapposte.
- Una sentenza d’appello deve rendere riconoscibili le questioni sottoposte al giudice e la valutazione dei motivi di gravame. Se la decisione non consente di individuare un’effettiva ratio decidendi, la motivazione può essere considerata apparente e la sentenza cassata.
- L’annullamento in autotutela di singole riprese durante il giudizio fa cessare la materia del contendere limitatamente agli importi annullati; le contestazioni residue restano invece da decidere.
- Quando la cassazione accoglie un vizio motivazionale e assorbe gli altri motivi, non stabilisce per ciò solo che le pretese tributarie residue siano infondate: il merito deve essere riesaminato dal giudice di rinvio.
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