Cassazione Civile, Ordinanza n. 00329/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Tre persone, nominate con decreto prefettizio ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 90/2014 nell’ambito di una straordinaria e temporanea gestione collegata a un’informazione antimafia interdittiva, avevano presentato domande tardive di ammissione al passivo del fallimento della società per il compenso dovuto per l’attività svolta. Il Tribunale aveva ammesso solo una quota del credito maturata prima della dichiarazione di fallimento come chirografaria e aveva escluso la parte maturata dopo il fallimento, ritenendola inopponibile alla procedura e comunque non prededucibile. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione della giurisdizione amministrativa e ultrapetizione per avere il Tribunale sindacato gli atti prefettizi; violazione delle norme sull’amministrazione straordinaria e temporanea; violazione degli artt. 104 e 111 bis l. fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione; vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi. Hanno anche sostenuto che la loro attività sarebbe stata utile alla massa e che vi sarebbe stata una consecuzione tra la misura prefettizia e il fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla pretesa invasione della giurisdizione amministrativa e sull’ultrapetizione, osservando che il Tribunale si era limitato a verificare esistenza, opponibilità e collocazione del credito insinuato, senza disapplicare atti amministrativi. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla prededuzione e sulla motivazione perché miravano a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e non attingevano la ratio decidendi, fondata sulla mancata utilità concreta per la massa, sull’estraneità funzionale della nomina prefettizia rispetto alla liquidazione concorsuale e sulla non configurabilità di una consecuzione tra la misura amministrativa e il fallimento. Condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
convertito nella l. n. 114/2014
la misura prefettizia di straordinaria e temporanea gestione attribuisce poteri e funzioni agli amministratori nominati dal Prefetto, ma non rende di per sé opponibile al fallimento il credito per i compensi maturati dopo l’apertura della procedura
legge di conversione del d.l. n. 90/2014
richiamata quale fonte della disciplina degli amministratori straordinari e temporanei nominati dal Prefetto
artt. 4 e 5 legge sul contenzioso amministrativo
invocati dai ricorrenti per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul sindacato degli atti prefettizi, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato per denunciare ultrapetizione, ma il Tribunale non ha deciso su questioni estranee alle domande
invocati per sostenere la prededuzione del credito; la Corte ha rilevato che la censura tendeva in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di fatto sulla concreta utilità dell’attività svolta
usato dal Tribunale come argomento sistematico per affermare che le misure di prevenzione non si impongono sui beni compresi nel fallimento e che ciò vale a fortiori per la misura amministrativa discussa
art. 110, comma 3, d.lgs. n. 50/2016
richiamato nel terzo motivo, ma le doglianze sono state giudicate non correlate alla norma e non confrontate con la motivazione impugnata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo di omesso esame è stato reputato inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità
invocato dai ricorrenti per la collocazione privilegiata del credito
invocato in via subordinata dai ricorrenti per la collocazione privilegiata del credito
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
non evocato dai ricorrenti; la Corte osserva che ciò esimeva dal rimettere la questione alle Sezioni Unite
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale può valutare l’esistenza, l’opponibilità e la collocazione del credito insinuato senza invadere la giurisdizione amministrativa, purché non disapplichi l’atto amministrativo ma si limiti a stabilirne gli effetti nel concorso fallimentare.
- Il credito per compensi maturati dopo la dichiarazione di fallimento non è automaticamente insinuabile al passivo per il solo fatto che il titolo della nomina sia anteriore; occorre che il credito sia opponibile alla procedura e riferibile a utilità concrete per la massa o agli organi della procedura.
- La prededuzione non può essere riconosciuta in base a una mera qualificazione formale dell’incarico o alla sua derivazione da un provvedimento prefettizio, se manca la dimostrazione della concreta utilità dell’attività svolta per la procedura concorsuale.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste dell’errore giuridico, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già valutati dal giudice di merito.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; la mancata censura della ragione decisiva comporta inammissibilità delle doglianze.
- Non è configurabile, ai fini della prededuzione, una consecuzione automatica tra una misura amministrativa di straordinaria gestione e il fallimento, specie quando la misura non provenga dagli organi della procedura concorsuale e non sia strutturalmente paragonabile alle procedure concorsuali giudiziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00290/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_civile · 8 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →