Cassazione Civile, Ordinanza n. 05997/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Una società di persone aveva convenuto in giudizio la proprietaria di un immobile per ottenere il saldo di lavori di ristrutturazione eseguiti in forza di un contratto di appalto e il pagamento di ulteriori opere asseritamente extra capitolato. La convenuta aveva contestato la prova degli ordini extra, disconosciuto la documentazione prodotta dall'impresa, sostenuto di avere già pagato quanto dovuto e proposto domanda riconvenzionale per il danno derivato dalla mancata fruizione di benefici fiscali. In appello la domanda della società era stata accolta e la committente, poi ricorrente per cassazione, ha proposto nove motivi: 1) erronea applicazione delle norme sullo scioglimento/cancellazione della società di persone e sulla successione nei rapporti attivi, sostenendo l'estinzione della pretesa della società cancellata; 2) e 3) violazione del giudicato e omessa pronuncia sulla dedotta nullità della CTU; 4) illegittima acquisizione documentale da parte del consulente tecnico dopo le preclusioni istruttorie; 5) violazione dell'onere della prova e dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti dall'impresa; 6) omesso esame di fatti decisivi relativi all'attendibilità della CTU; 7) violazione dell'art. 1657 c.c. per indeterminabilità del compenso in difetto di prova specifica delle opere; 8) violazione delle norme processuali per avere la Corte riconosciuto gli interessi legali pur non riproposti in appello; 9) tardività dell'appello incidentale della committente, ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello: quanto alla società di persone, la cancellazione e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci avevano determinato lo scioglimento della società e la successione della posizione attiva in capo al socio superstite, legittimato a proseguire il giudizio; quanto alla CTU, il consulente poteva acquisire documenti tecnici necessari a rispondere ai quesiti, non essendo soggetto alle stesse preclusioni istruttorie delle parti, purché non si trattasse della prova dei fatti principali costitutivi della domanda; quanto al merito, la Corte d'appello aveva valorizzato complessivamente CTU, documentazione tecnica e prova presuntiva, ritenendo provata l'esecuzione di lavori extra capitolato richiesti o comunque accettati dalla committente; infondate anche le censure sugli interessi, riconoscibili anche d'ufficio come componente accessoria della domanda, e sull'inammissibilità dell'appello incidentale, ritenuto tardivo rispetto al primo rinvio ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il recesso di un socio da società di persone con due soli soci, se il superstite non ricostituisce la pluralità e continua l'attività come impresa individuale, determina lo scioglimento della società.
In questa vicenda non si realizza una trasformazione societaria, ma una successione tra soggetti distinti.
La disciplina invocata dalla ricorrente è propria delle società di capitali e non si applica come tale alle società di persone.
Per la cancellazione delle società di persone la norma di riferimento è quella sulla liquidazione e cancellazione dell'ente, con effetti sui rapporti pendenti.
Richiamato in combinato disposto per le società in accomandita semplice, a conferma del regime dei soci illimitatamente responsabili.
La cancellazione della società comporta il subentro degli ex soci nel processo quale successori della parte estinta.
Il giudizio non può proseguire tra le parti originarie quando la soggettività dell'ente è venuta meno.
Le preclusioni istruttorie delle parti non impediscono al consulente tecnico di acquisire documenti tecnici necessari nei limiti del quesito.
Il CTU può acquisire documenti utili a rispondere ai quesiti, se relativi ad aspetti tecnici e non alla prova dei fatti principali della domanda o eccezione.
I documenti unilateralmente formati e disconosciuti non sono di per sé prova piena del contenuto negoziale, ma la decisione può fondarsi anche su altri elementi probatori.
La prova dei fatti costitutivi del diritto azionato resta a carico di chi domanda, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto assolto tale onere tramite CTU e presunzioni.
La doglianza sulla indeterminabilità del compenso è stata respinta perché la Corte di merito aveva accertato in fatto l'esecuzione delle opere e la loro quantificazione.
Non vi è stata omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale ha deciso implicitamente sull'eccezione di giudicato ritenendola infondata.
È sindacabile solo l'utilizzo di prove inesistenti o radicalmente inconnesse al processo, non la diversa valutazione delle prove acquisite.
L'appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta, a pena di decadenza.
La norma sulla rinuncia alle domande/eccezioni non riproposte non osta al riconoscimento degli interessi quando essi sono componenti accessorie della domanda principale.
Il differimento d'ufficio dell'udienza ai sensi di questa disposizione fa decorrere di nuovo il termine per l'appello incidentale; la norma ha natura eccezionale e non è analogicamente estensibile ad altre ipotesi.
Il rinvio disposto per mancata tenuta dell'udienza non produce il medesimo effetto sul termine per l'appello incidentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 3, L. n. 449/1997
Richiamato dalla resistente nella domanda risarcitoria per la perdita delle detrazioni fiscali connesse ai lavori di ristrutturazione.
Massime di principio
- Nel caso di società di persone composta da due soli soci, il recesso di uno di essi e la mancata ricostituzione della pluralità, con prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite in forma individuale, determinano lo scioglimento della società e una successione nei rapporti sostanziali e processuali, non una trasformazione societaria.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la prosecuzione del giudizio: la posizione processuale passa agli ex soci/successori secondo la disciplina applicabile alle società di persone.
- Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti tecnici non prodotti dalle parti quando siano necessari per rispondere ai quesiti e abbiano natura accessoria o strumentale, ma non può supplire all'onere delle parti di provare i fatti principali posti a fondamento di domanda ed eccezioni.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della CTU: è censurabile solo il travisamento radicale della prova o l'utilizzo di elementi inesistenti o estranei al processo, non la diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
- Nei contratti di appalto, l'esecuzione di opere extra capitolato può essere provata anche per presunzioni e tramite il complesso delle risultanze istruttorie, senza necessità di forma scritta quando risulti comunque la richiesta o l'accettazione della variante da parte del committente.
- Gli interessi legali e la rivalutazione, quando accessori alla pretesa principale, possono essere riconosciuti anche d'ufficio se compresi nel petitum originario e non espressamente esclusi.
- L'appello incidentale deve essere proposto nella comparsa di risposta nei termini di legge; il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c. incide sul termine solo nelle ipotesi previste dalla norma e non oltre.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice decida implicitamente su un'eccezione incompatibile con la soluzione adottata, purché la questione risulti affrontata nel percorso argomentativo della sentenza.
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