Sentenza del 28/02/2017 n. 5189 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli accertamenti fiscali relativi all’anno d’imposta 2003, originati dalla gestione e dai trasferimenti di un complesso immobiliare. La CTR del Piemonte aveva confermato l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo che la società non esercitasse attività agricola, ma gestisse immobili e non avesse dichiarato i canoni di locazione; aveva inoltre riconosciuto la legittimità della ripresa dell’IVA detratta, non versata dalla cedente P. Srl, e rideterminato i ricavi della cessione considerando anche gli affitti, con un ricarico del 15%. La società ha presentato nove motivi: omessa pronuncia e ultrapetizione sulla rideterminazione del prezzo; vizi di motivazione sulla base imponibile, sulle locazioni e sulla vicenda IVA; illegittimità dell’accertamento induttivo; violazioni della disciplina IVA sulla determinazione del prezzo, sulla rettifica del credito e sul diritto di detrazione; applicazione dell’aliquota IVA; violazione delle regole sull’onere della prova. L’Agenzia ha contestato con ricorso incidentale la motivazione della CTR sulla rideterminazione dei ricavi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell’Agenzia. Ha ritenuto legittima la rideterminazione giudiziale della pretesa tributaria entro i limiti dell’accertamento; adeguatamente motivata la valutazione dei ricavi, fondata anche sui contratti e sul valore delle locazioni; legittimo l’accertamento induttivo, data l’omessa dichiarazione dei canoni e l’inattendibilità complessiva della contabilità. Ha confermato la ripresa dell’IVA: le risultanze dell’Anagrafe tributaria attestavano che P. Srl non aveva presentato la dichiarazione IVA 1997 né versato l’imposta, e la stretta coincidenza soggettiva e familiare tra le società rendeva provata la consapevolezza della contribuente, cui spettava fornire prova contraria. Ha inoltre ritenuto tempestivo l’accertamento notificato nel 2008 per l’anno 2003, poiché il termine scadeva il 31 dicembre 2008, e non applicabile l’aliquota agevolata del 10%, mancando il presupposto che gli immobili fossero stati costruiti dall’impresa per la vendita. La doglianza relativa all’omessa pronuncia è stata respinta anche perché l’eccezione era stata considerata assorbita e priva di utilità; il profilo sulle locazioni, isolatamente formulato, è stato qualificato come non-motivo. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità: 10.000 euro per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Ne deriva la correttezza della valutazione di totale inattendibilità dell'intera contabilità e del conseguente accertamento del D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, comma 2.
L’accertamento induttivo è legittimo quando gli elementi concreti della vicenda — attività immobiliare effettiva, canoni non dichiarati e inattendibilità complessiva della contabilità — giustificano di non fare affidamento sulle scritture contabili.
Art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Come evidenziato dalla CTR, il credito IVA è stato via via trasferito all'anno successivo e l'accertamento, il cui avviso è stato notificato nel 2008, ha riguardato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2003, presentato nell'Unico 2004, sicchè, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, nella formulazione ratione temporis applicabile, la scadenza per la ripresa del credito - anche senza tenere conto dell'ulteriore proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10 - cadeva il 31 dicembre 2008.
Quando un credito IVA è riportato agli anni successivi, la sua ripresa può essere effettuata nell’accertamento relativo all’anno in cui è stato utilizzato, purché l’avviso sia notificato entro il termine applicabile a quell’anno. In questa vicenda, la notifica nel 2008 per il 2003 è stata tempestiva.
Art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Orbene, per gli elementi esposti e in relazione alla specificità della vicenda, può ritenersi comprovato non solo che il contribuente "non poteva non essere a conoscenza che l'IVA non era versata e che la relativa dichiarazione era stata omessa" ma che di tali fatti vi fosse una piena consapevolezza.
Il diritto alla detrazione non è tutelato quando, valutati gli elementi del caso, il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a un’evasione IVA. Qui la detrazione è stata negata perché la società era consapevole del mancato versamento e dell’omessa dichiarazione della cedente.
L'art. 127 ter della Tab. A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , in relazione al disposto di cui all'art. 16 del D.P.R. cit., riconosce l'aliquota agevolata del 10% alle "locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita", presupposto che, nella specie, non ricorre.
L’aliquota agevolata del 10% opera solo se ricorrono i presupposti specifici previsti dalla disposizione, tra cui la costruzione degli immobili da parte dell’impresa per la vendita; non basta che si tratti di immobili abitativi non di lusso.
La Corte ha escluso la violazione per omessa pronuncia: la CTR aveva considerato assorbita l’eccezione di ultrapetizione perché priva di utilità, mentre il giudice tributario può decidere nel merito e rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande e dell’accertamento.
Art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è stata respinta: il mancato versamento dell’IVA risultava dalle risultanze dell’Anagrafe tributaria e, in considerazione della sostanziale coincidenza soggettiva tra le società coinvolte, spettava alla contribuente fornire prova contraria.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
La motivazione della CTR sulla rideterminazione dei ricavi non era apparente: indicava, seppure sinteticamente, elementi di fatto specifici, cioè l’esistenza dei contratti di locazione e il valore degli affitti.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione riguarda i poteri e i metodi utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria; non impedisce al giudice tributario di determinare in modo sostitutivo la corretta misura della pretesa fiscale.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
La norma è applicata per stabilire la tempestività dell’accertamento relativo al credito IVA riportato negli anni successivi; nel caso deciso, il termine per la ripresa scadeva il 31 dicembre 2008.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice, quando ritiene non corretta la quantificazione dell’Ufficio, può esaminare il merito e rideterminare la pretesa in misura diversa, purché resti entro i limiti dell’accertamento e delle domande delle parti e motivi la valutazione.
- L’accertamento induttivo può essere giustificato non solo dall’omessa dichiarazione di specifici ricavi, ma anche da elementi convergenti che rendano complessivamente inattendibile la contabilità e smentiscano l’attività formalmente dichiarata.
- La detrazione IVA può essere negata se l’Amministrazione prova, attraverso elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere del collegamento dell’operazione con un’evasione. Una volta emersi tali elementi, il contribuente deve fornire prova contraria.
- La coincidenza di soci, referenti e interessi economici tra società coinvolte in trasferimenti successivi può concorrere, insieme agli altri fatti, a dimostrare la conoscenza dell’evasione; non va però trattata isolatamente, ma valutata nel quadro concreto dell’operazione.
- Un credito IVA riportato negli anni successivi può essere controllato nell’anno in cui è utilizzato, nel rispetto dei termini di accertamento applicabili a tale annualità.
- Le aliquote IVA agevolate sono subordinate ai presupposti puntuali previsti dalla norma: la sola natura abitativa e non di lusso dell’immobile non basta a ottenere l’aliquota ridotta.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata se la questione è stata effettivamente considerata assorbita, e il ricorrente non dimostra che la decisione su di essa avrebbe potuto incidere sull’esito della controversia.
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