Cassazione Civile, Ordinanza n. 20753/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive, notificato a una società estera operante nel settore delle scommesse in qualità di bookmaker, ritenuta coobbligata in solido per l’attività svolta tramite un centro trasmissione dati gestito da terzi in Italia. La CTR aveva confermato l’atto ritenendo: infondata la doglianza sulla mancata traduzione in inglese; sussistente la soggettività passiva anche del bookmaker alla luce della norma interpretativa del 2010; sussistente il presupposto territoriale perché la scommessa veniva stipulata nei locali del CTD; non contrastante la disciplina con il diritto UE; legittime le sanzioni. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per mancata traduzione dell’avviso in lingua inglese; 2) falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1998, come interpretato dalla l. 220/2010, per insussistenza del presupposto soggettivo; 3) violazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l. 288/1998 e dell’art. 112 c.p.c. sul presupposto territoriale; 4) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE per mancata disapplicazione della norma interna; 5) violazione dell’art. 401 direttiva 2006/112/CE per asserita incompatibilità dell’imposta con il divieto di imposte sul volume d’affari; 6) violazione delle norme sulle sanzioni e dell’art. 10, comma 3, l. 212/2000 per l’asserita obiettiva incertezza normativa e conseguente esimente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla traduzione dell’atto perché la società non aveva allegato elementi idonei a dimostrare un concreto pregiudizio difensivo e, in ogni caso, il vizio era sanato dall’avvenuta attivazione della difesa amministrativa o giudiziale. Ha inoltre respinto il motivo relativo all’art. 401 della direttiva IVA, affermando che l’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari ed è compatibile con la riscossione cumulativa rispetto all’IVA. Infine ha escluso l’esimente per obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni, osservando che tale incertezza poteva sussistere solo fino all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, mentre il periodo d’imposta oggetto di causa era successivo. Le censure sul presupposto soggettivo e territoriale sono state respinte richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità già consolidata, che riconosce la soggettività passiva anche del bookmaker estero che gestisca scommesse tramite CTD. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata traduzione dell’atto impositivo non determina automaticamente nullità; assume rilievo solo se impedisce al destinatario di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa, e può ritenersi sanata se il contribuente ha comunque reagito in sede amministrativa o giudiziale.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
La disposizione, letta alla luce della norma interpretativa del 2010 e della giurisprudenza costituzionale, individua come soggetti passivi dell’imposta anche i soggetti che gestiscono scommesse per conto di bookmaker privi di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220
È norma interpretativa che esplicita la soggettività passiva anche in capo ai bookmaker e alle ricevitorie operanti fuori dal sistema concessorio, per i rapporti successivi al 2011 e, in generale, come parametro di assetto del rapporto.
art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamata dalla ricorrente per contestare il presupposto territoriale dell’imposta; la Corte non accoglie la censura.
Invocato per dedurre extrapetizione o errori sul presupposto territoriale; la Corte non ne ravvisa la violazione.
artt. 49 e 56 TFUE
Non impediscono la disciplina interna che assoggetta all’imposta unica la gestione delle scommesse tramite CTD da parte di bookmaker esteri.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari; l’imposta unica in esame non ha tale natura.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Richiamato insieme alle norme sulle sanzioni per l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa.
art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in tema di sanzioni amministrative tributarie, ma la Corte esclude l’esimente.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L’esimente per obiettiva incertezza normativa non è applicabile quando la disciplina interpretativa ha già chiarito il regime per il periodo d’imposta considerato.
art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, esclusa nel caso concreto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può gravare anche sul bookmaker estero che operi tramite una rete di ricevitorie o CTD nel territorio nazionale, essendo irrilevante che l’operatore non sia formalmente inserito nel sistema concessorio quando la legge, come interpretata autenticamente, ne ricomprende l’attività gestoria.
- La mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua straniera non comporta di per sé invalidità dell’avviso: il vizio rileva solo se incide concretamente sulla possibilità del destinatario di conoscere la pretesa e difendersi; se il contribuente ha comunque esercitato il diritto di difesa, la nullità si considera sanata.
- L’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e, pertanto, non è vietata dall’art. 401 della direttiva IVA; gli Stati membri possono cumulare un tributo speciale sui giochi con l’IVA, purché il tributo nazionale non abbia carattere di imposta sulla cifra d’affari.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa in materia tributaria presuppone una reale e oggettiva indeterminatezza della disciplina al momento del fatto; essa non può essere invocata per periodi d’imposta successivi a una norma interpretativa che abbia chiarito il significato della disposizione controversa.
- Quando la Corte costituzionale ha già definito il perimetro soggettivo e temporale di una disciplina tributaria, la rimessione della medesima questione alle Corti superiori diviene superflua e la decisione di legittimità deve uniformarsi al diritto vivente così consolidato.
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