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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’integrale esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccesso per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’ottemperanza, ritenendo che la disciplina sopravvenuta introdotta dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non potesse incidere sul giudicato e aveva nominato un commissario ad acta per il pagamento integrale. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dalla normativa sopravvenuta, sostenendo che i limiti quantitativi e procedurali al rimborso, compresa la riduzione al 50% e la disciplina delle risorse stanziate, si applicano anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo l’entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta sui limiti e sulle modalità di attuazione del rimborso nella fase di ottemperanza. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per un nuovo esame, anche sulle spese. Il rinvio dovrà verificare la capienza dei fondi stanziati e, se necessario, adottare i provvedimenti specifici previsti dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione al giudicato, senza però negare il diritto sostanziale già accertato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    disciplina i rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, nei limiti delle risorse stanziate e con riduzione percentuale in caso di eccedenza

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017

    si applica alla fase di esecuzione/ottemperanza e alle modalità di attuazione del rimborso, anche per giudicati già formatisi, se il giudizio esecutivo è instaurato dopo la sua entrata in vigore

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    attribuisce al giudizio di ottemperanza tributario la funzione di dare concreta attuazione al giudicato, consentendo al giudice di precisare il contenuto degli obblighi da eseguire

  • art. 29 d.l. n. 162 del 2019

    è richiamato insieme alla normativa sui fondi stanziati per la disciplina dell’ottemperanza e dell’attuazione dei rimborsi

  • artt. 3 Cost.

    la Corte esclude che la disciplina sul riparto delle risorse violi il principio di eguaglianza

  • artt. 24 Cost.

    la Corte esclude che la disciplina incida sul diritto di difesa o sul diritto sostanziale già accertato

  • art. 23 Cost.

    richiamato nel quadro delle questioni di legittimità costituzionale già dichiarate inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    non è citato testualmente, ma è richiamato indirettamente nel contesto del giudizio di ottemperanza solo come parte del quadro generale processuale? null

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a prendere atto del giudicato, ma deve individuare concretamente il contenuto degli obblighi da eseguire e le modalità attuative necessarie alla piena soddisfazione del credito riconosciuto.
  • La disciplina sopravvenuta che regola tempi, limiti quantitativi e modalità procedurali di erogazione del rimborso si applica alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se il diritto sostanziale era già stato accertato con sentenza definitiva.
  • La limitazione dello stanziamento pubblico non incide sull’an e sul quantum del diritto al rimborso già giudizialmente accertato, ma solo sulle modalità di attuazione del pagamento; il giudice dell’ottemperanza deve quindi verificare la disponibilità delle risorse e, in caso di incapienza, attivare le procedure di contabilità pubblica previste, senza consentire una falcidia del diritto patrimoniale.
  • In materia di rimborsi fiscali legati a benefici per eventi calamitosi, il bilanciamento tra risorse pubbliche limitate e diritti dei contribuenti è ritenuto legittimo se operato mediante un meccanismo proporzionale e non discriminatorio tra gli aventi diritto del medesimo contesto procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudicatoOttemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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