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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34657/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva ammesso in parte il credito di un lavoratore per un importo ulteriore, riconoscendogli un credito qualificato come "premio di collaborazione" per il periodo 2013-2019, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., con compensazione parziale rispetto a un controcredito della procedura per indennità sostitutiva del preavviso. La società in A.S. ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011 e la falsa applicazione dell’art. 2077 c.c., sostenendo che l’accordo sindacale del 12 luglio 2013 dovesse essere qualificato come contratto di prossimità idoneo a derogare o modificare la disciplina retributiva per gestire la crisi aziendale e, quindi, a escludere il diritto al premio; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2948 c.c., contestando il dies a quo della prescrizione individuato dal tribunale nella cessazione del rapporto, sul presupposto che il venir meno della stabilità del rapporto conseguente alla riforma dell’art. 18 stat. lav. (l. n. 92/2012) imponesse una diversa decorrenza prescrizionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato anzitutto un profilo di inammissibilità per novità della questione: la qualificazione dell’accordo sindacale come contratto di prossimità non risultava affrontata nel decreto impugnato e la ricorrente non aveva indicato specificamente dove la questione fosse stata dedotta nel giudizio di merito, in violazione dell’onere di autosufficienza. In ogni caso, la censura è stata ritenuta anche infondata, rinviandosi ai numerosi precedenti della stessa Corte in controversie analoghe relative alla medesima procedura. Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, dopo la riforma della tutela contro i licenziamenti operata dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto; ne consegue che, per i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011

    La ricorrente lo invocava per sostenere la natura di contratto di prossimità dell’accordo aziendale; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la questione è stata reputata nuova e comunque infondata alla luce dei precedenti.

  • art. 2077 c.c.

    È richiamato come norma asseritamente falsamente applicata; la Corte non accoglie la censura relativa alla possibilità dell’accordo sindacale di derogare alla disciplina retributiva.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    È richiamato dal decreto impugnato per la collocazione privilegiata del credito del lavoratore quale credito di lavoro.

  • art. 2948 c.c.

    La Corte conferma che, per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    È applicato nel combinato disposto con l’art. 2948 c.c. per individuare il momento in cui il diritto può essere fatto valere, coincidente con la cessazione del rapporto in assenza di stabilità.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    È richiamato nella versione modificata dalla l. n. 92/2012 quale base del diverso regime di tutela che ha inciso sulla stabilità del rapporto.

  • legge n. 92/2012

    È considerata come riforma che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • d.lgs. n. 23/2015

    È richiamato insieme alla l. n. 92/2012 per descrivere il nuovo assetto delle tutele nei rapporti a tempo indeterminato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia ai propri precedenti analoghi ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il parametro dell’importo dovuto a titolo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una questione nuova, che presuppone accertamenti di fatto, è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove essa sia stata proposta nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
  • Un accordo sindacale aziendale può essere invocato come contratto di prossimità solo se la relativa qualificazione giuridica e i suoi presupposti fattuali risultano ritualmente allegati e scrutinati nel merito; in mancanza, la questione non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
  • In relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di stabilità in senso tecnico, la prescrizione dei diritti di credito non ancora prescritti alla data della riforma decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla sua pendenza.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti di lavoro, rileva il combinato disposto degli artt. 2948 e 2935 c.c., letto alla luce dell’assetto delle tutele contro il licenziamento successivo alla l. n. 92/2012 e al d.lgs. n. 23/2015.
  • Quando il ricorso è rigettato e l’intimato non svolge attività difensiva, non va pronunciata condanna alle spese; resta invece dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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