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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34568/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un titolare di ditta individuale e un dipendente addetto al bar. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, comprensive di TFR, ritenendo provati: l'inquadramento del lavoratore al 4° livello; la mancata prova di un rapporto part-time, con conseguente qualificazione del rapporto come a tempo pieno; l'effettivo svolgimento di lavoro festivo; la mancata prova del lavoro straordinario, del mancato godimento di ferie e del preavviso; il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa a fronte del reiterato inadempimento retributivo datoriale. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità/inesistenza della notifica del ricorso e del decreto in appello, deducendo l'assenza di firma digitale su ricorso, procura e decreto, e in subordine l'improcedibilità per inosservanza del termine di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento di ore straordinarie in un esercizio interno al locale ma di proprietà di un terzo non evocato in giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, la Corte territoriale aveva già affermato la sanatoria di eventuali nullità per effetto della costituzione dell'appellato e la natura ordinatoria del termine ex art. 435, comma 2, c.p.c.; dall'altro, la censura sull'art. 2697 c.c. mirava in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove, non un errato riparto dell'onere probatorio. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano le rationes decidendi della sentenza d'appello e che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio di motivazione, tendevano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. È stata inoltre richiamata la disciplina sul limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, oggi circoscritto al solo "minimo costituzionale", e sulla violazione dell'art. 2697 c.c., configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva; è stato infine posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 435, comma 2, c.p.c.

    Il termine per la notifica nel giudizio di appello in materia di lavoro è qualificato come ordinatorio e non perentorio; la sua inosservanza non comporta improcedibilità o decadenza se resta rispettato il termine a difesa dell'appellato previsto dal comma 3.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare solo la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo le ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del "minimo costituzionale".

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione integra nullità della sentenza, non una semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello legalmente gravato; non quando si contesti l'erroneo apprezzamento delle prove o si sostenga che la parte onerata abbia comunque assolto l'onere.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
  • La deduzione di nullità o inesistenza della notificazione non è utile se il giudice di merito ha ritenuto sanata l'eventuale invalidità per effetto della costituzione della parte intimata e tale ratio non viene efficacemente attaccata.
  • Il termine di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c. è ordinatorio: la sua inosservanza non determina di per sé improcedibilità dell'appello, ove sia garantito il termine a difesa dell'appellato.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia errato il riparto dell'onere della prova; se si contesta soltanto l'esito dell'apprezzamento probatorio, la doglianza è inammissibile in cassazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e alle ipotesi estreme di motivazione mancante o apparente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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