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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34475/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva chiesto di accertare nei confronti dell'INPS il proprio diritto ai benefici contributivi previsti dall'art. 1, comma 118, L. 190/2014, sostenendo che la trasformazione del rapporto di lavoro di un dipendente a tempo indeterminato dovesse considerarsi decorso dal 1 gennaio 2015, nonostante fosse stata comunicata al Centro per l'impiego come avvenuta il 31 dicembre 2014 per un errore del consulente del lavoro. L'INPS aveva invece sostenuto che la trasformazione fosse effettivamente intervenuta il 31 dicembre 2014, quindi prima della data dalla quale la legge consentiva l'esonero, e aveva contestato l'indebita fruizione del beneficio. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 437, 246, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2702 e 2709 c.c. e 24 Cost., sostenendo: a) che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su documenti nuovi prodotti irritualmente dall'INPS; b) che tali documenti non fossero stati specificamente contestati; c) che la Corte avesse attribuito loro efficacia probatoria esclusiva; d) che avesse erroneamente ritenuto inattendibile la deposizione del lavoratore perché dipendente della società; e) che avesse applicato male il principio di non contestazione, trascurando un documento sottoscritto da società e lavoratore in data 29/12/2014 che avrebbe previsto la decorrenza della trasformazione dal 01/01/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull'utilizzo in appello dei documenti prodotti dall'INPS, richiamando il principio per cui nel rito del lavoro il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado non è precluso in assoluto se il giudice li reputa indispensabili; ha inoltre chiarito che le videate o riproduzioni informatiche rientrano nell'art. 2712 c.c. e richiedono un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato, che nella specie mancava. Ha poi osservato che la Corte d'appello non aveva attribuito ai documenti valore esclusivo, ma li aveva considerati come elementi confermativi di un quadro probatorio già favorevole all'INPS. Le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stata inoltre confermata la regola per cui, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa l'onere di provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. La società è stata condannata alle spese e, secondo la formula finale, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 118, L. 190/2014

    individua il beneficio contributivo richiesto dalla società; la sua applicazione dipende dalla decorrenza corretta della trasformazione del rapporto e dalla prova dei presupposti di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta infondata perché la valutazione della contestazione o meno dei fatti appartiene al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata sostanzialmente respinta perché diretta a sovvertire l'apprezzamento di merito delle prove.

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado non è precluso in assoluto se il giudice li ritiene indispensabili ai fini della decisione.

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato nel ricorso, senza che dalla decisione emerga una specifica autonomia della censura su questo punto.

  • art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.

    richiamato nel ricorso come parametro di motivazione, ma la Corte ha escluso vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel ricorso senza che la Corte ne ricavi una violazione autonoma decisiva.

  • art. 2702 c.c.

    ritenuto inconferente, perché le videate prodotte erano riproduzioni meccaniche e non scritture private con piena efficacia ex art. 2702 c.c.

  • art. 2709 c.c.

    ritenuto inconferente rispetto alla natura della documentazione contestata.

  • art. 2712 c.c.

    le riproduzioni informatiche/meccaniche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non sono specificamente disconosciute; in caso di disconoscimento idoneo, perdono valore probatorio pieno ma restano valutabili come presunzioni semplici.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso, ma non ha condotto a un diverso esito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado non è automaticamente precluso: il giudice può ammetterli se li reputa indispensabili per decidere e se si collocano nel quadro delle allegazioni e delle risultanze già acquisite.
  • Le riproduzioni informatiche o meccaniche ex art. 2712 c.c. perdono la loro efficacia probatoria piena solo se il disconoscimento è chiaro, circostanziato ed esplicito; non è sufficiente una contestazione generica o meramente argomentativa.
  • Anche quando una riproduzione venga efficacemente contestata, essa può ancora essere valutata come elemento indiziario o presuntivo nel complessivo materiale probatorio.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove: resta sindacabile solo la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, non la scelta delle fonti di convincimento operata dal giudice di merito.
  • In materia di sgravi o benefici contributivi, incombe sull'impresa che li rivendica l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa.
  • La valutazione circa l'avvenuta contestazione di un fatto e la rilevanza delle contestazioni svolte è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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