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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34469/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di restituzione di euro 1.938,00 percepiti dalla ricorrente a titolo di indennità una tantum per la cessazione di un rapporto di collaborazione coordinata e progetto. La lavoratrice ha agito per far dichiarare non dovuta la restituzione, sostenendo che la prestazione fosse stata legittimamente percepita ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo insussistenti i presupposti della prestazione. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008, assumendo che l'INPS avesse chiesto il rimborso invocando una normativa diversa da quella effettivamente applicabile ai co.co.pro.; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse individuato la legge applicabile; (3) omesso esame di un fatto decisivo per avere il giudice di merito trascurato gli elementi istruttori offerti sulla sussistenza dei presupposti della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'eventuale erronea qualificazione usata dall'INPS nella richiesta di rimborso non era decisiva, poiché la norma applicabile era comunque l'art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008, già invocata e discussa nei giudizi di merito; i giudici di merito avevano correttamente qualificato la fattispecie e accertato la mancanza dei presupposti per la prestazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché denunciava l'omessa considerazione di una norma e non di un fatto storico decisivo, peraltro già esaminata e applicata dalla Corte territoriale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché mirava a un riesame del merito e del materiale istruttorio, senza indicare un preciso fatto storico decisivo trascurato dalla sentenza impugnata. Nessuna condanna alle spese è stata disposta, essendo stata prodotta valida dichiarazione per l'esenzione per motivi di reddito; è stato però dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 2, d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    è la norma ritenuta applicabile alla prestazione richiesta; l'eventuale erronea indicazione della diversa categoria contrattuale nell'istanza di rimborso non incide sulla corretta individuazione della disciplina, già oggetto di esame nei gradi di merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per i motivi di omesso esame; la Corte ribadisce che il vizio riguarda fatti storici decisivi e non la mera lamentela sull'applicazione o valutazione della norma o delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 19, comma 2, d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009, n. 2

    disposizione centrale della controversia, applicata dai giudici di merito e ritenuta correttamente interpretata e applicata

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può prospettarsi come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. l'omessa individuazione o applicazione di una norma di diritto, poiché il motivo deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una questione giuridica.
  • L'eventuale inesatta qualificazione formale della prestazione o della richiesta di rimborso non è decisiva quando la disciplina applicabile sia correttamente individuata e sia stata comunque discussa e applicata nei gradi di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se si limita a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o dell'accertamento di merito senza indicare un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti che sia stato omesso dal giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato la mancanza dei presupposti per l'erogazione di una prestazione previdenziale, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale accertamento e non può limitarsi a riproporre genericamente le prove già esaminate.

Come è indicizzato

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