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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34488/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la correzione dell'intestazione della precedente ordinanza, osservando che la fusione della società originariamente indicata come controricorrente non produce, nel giudizio di cassazione, effetti interruttivi né comporta automaticamente la sostituzione processuale della società incorporante. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La pronuncia riguarda non il merito della controversia originaria, ma un'istanza di correzione di errore materiale proposta da una pluralità di ricorrenti contro l'intestazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. I ricorrenti hanno chiesto di correggere il riferimento alla parte controricorrente, sostenendo che l'ordinanza riportasse ancora BANCA CARIGE S.P.A., poi incorporata in BPER S.P.A., come risultante anche da una memoria della stessa controparte. La Corte ha però rilevato che l'intestazione dell'ordinanza coincideva con i dati registrati in fase di iscrizione del giudizio e che l'eventuale fusione/incorporazione non determina, nel giudizio di cassazione, interruzione del processo né automatica estensione del giudizio alla società incorporante. In base a ciò ha escluso i presupposti per la correzione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La decisione presuppone il rimedio della correzione di errore materiale in sede di legittimità, ma ne esclude l'ammissibilità in mancanza di un effettivo errore emendabile nell'intestazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la correzione di errore materiale è ammissibile solo quando l'errore sia effettivamente riscontrabile nell'atto e non quando si chieda una modifica non coerente con i dati processuali registrati.
  • L'eventuale fusione o incorporazione della parte originariamente indicata come controricorrente non determina, di per sé, interruzione del giudizio di cassazione né automatica estensione del processo alla società incorporante.
  • La verifica sulla correzione dell'intestazione deve confrontare il contenuto dell'atto da emendare con le risultanze formali del fascicolo e dell'iscrizione a ruolo; se non vi è divergenza sostanziale emendabile, l'istanza va dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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