Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale del lavoro chiedendo l’accertamento dell’esistenza di contratti di piccola colonia con una terza persona per gli anni 2013 e 2014, al fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi bracciantili e il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, dopo il diniego amministrativo dell’INPS. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello relativo all’anno 2013; 2) nullità e violazione di legge per avere la Corte escluso la piccola colonia ritenendo operante il divieto di sublocazione/subaffitto, mentre secondo il ricorrente si trattava di un contratto associativo e non di subaffitto; 3) e 4) ulteriori censure di nullità e violazione di legge sull’art. 31 l. 590/1965 e sull’art. 31 l. 203/1982, sempre in tema di qualificazione del rapporto agricolo; 5) violazione delle norme su allegazione e prova, con contestazione del giudizio di insussistenza della colonia parziaria; 6) censura sulle spese di lite, perché il ricorrente sosteneva di avere presentato la dichiarazione per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse e perché la questione dell’anno 2013 era già coperta da giudicato; ha ritenuto infondato il sesto motivo sulle spese, richiamando l’orientamento secondo cui la dichiarazione reddituale per l’esenzione deve essere sottoscritta dalla parte. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e degli accertamenti fattuali compiuti in modo conforme da Tribunale e Corte d’appello sulla mancanza della prova del contratto di piccola colonia. La Corte ha ribadito che l’onere di provare il rapporto agricolo disconosciuto dall’INPS incombe sul lavoratore e che tale onere non era stato assolto. Il ricorso è stato quindi respinto; non è stata disposta condanna alle spese di questo grado perché il ricorrente aveva presentato valida dichiarazione reddituale, ma è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 39, 112, 132 e 416, terzo comma, c.p.c.
Richiamati come parametri delle censure di omessa pronuncia e di asserita violazione del contraddittorio e del contenuto dell’atto difensivo; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato la questione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché miravano al riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha precisato che le doglianze mascheravano una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
art. 21 della legge 203/1982
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non vi fosse un subaffitto vietato; la Corte ha osservato che tale profilo non era decisivo, essendo la decisione fondata soprattutto sull’insufficienza della prova della piccola colonia e sulla qualità di coltivatrice diretta della controparte contrattuale.
art. 31 della legge 590/1965
Invocato nei motivi relativi alla qualificazione del rapporto agricolo; la Corte non ha ritenuto la censura idonea a sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
art. 31 della legge 203/1982
Richiamato nelle censure sulla qualificazione del rapporto; la Corte ha ritenuto che la questione non incidesse sul nucleo decisorio, fondato sulla mancata prova del contratto di piccola colonia.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che il ricorso tendeva in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che spettava al lavoratore provare il rapporto agricolo disconosciuto dall’INPS, onere non assolto.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La Corte ha affermato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale è inefficace se non sottoscritta personalmente dalla parte, poiché l’assunzione di responsabilità non è delegabile al difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione di legge o nullità della sentenza, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
- L’onere di provare il rapporto agricolo o parasubordinato disconosciuto dall’ente previdenziale grava sul lavoratore che chiede l’iscrizione negli elenchi e le prestazioni conseguenti; in mancanza di prova sufficiente, la domanda va respinta.
- Una doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se la questione è stata comunque considerata dal giudice di merito, anche solo per richiamare l’esistenza di altro giudizio o per escludere la rilevanza di un profilo non decisivo.
- Ai fini dell’esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi previdenziali o assistenziali, la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. è inefficace se non è sottoscritta personalmente dalla parte, perché comporta un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore.
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