Cassazione Civile, Ordinanza n. 34460/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale INAIL con cui veniva contestata alla fondazione l’esistenza dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per due categorie di personale: il personale orchestrale operante nel golfo mistico e le maschere adibite alle prestazioni di leggio. Sulla base di tale verbale erano stati richiesti premi, contributi, interessi e sanzioni; inoltre era stata emessa cartella di pagamento per oltre 1,4 milioni di euro. La fondazione aveva agito per accertare l’insussistenza dell’obbligo assicurativo e aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 d.P.R. n. 1124/1965 e dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 345/2000 conv. in l. n. 6/2001, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso il rischio assicurato: secondo l’ente, l’obbligo INAIL sussiste anche per il solo rischio astratto o remoto, e il personale teatrale sarebbe esposto al rischio ambientale tipico del teatro/palcoscenico; si censurava anche l’uso della consulenza tecnica e l’irrilevanza attribuita a circolari e precedenti giurisprudenziali. Nel corso del giudizio è però intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 66, commi 5, 5-bis e 5-ter, d.l. n. 73/2021 conv. in l. n. 106/2021, che ha disposto l’assicurazione obbligatoria del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche e l’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti su tale questione. La parte ricorrente ha quindi chiesto di circoscrivere l’impugnazione alla sola pretesa relativa alle maschere addette al leggio.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notificazione perché il termine semestrale per impugnare, sospeso dall’art. 83, comma 2, d.l. 18/2020, è iniziato a decorrere dal 12 maggio 2020 e scadeva il 12 novembre 2020, giorno in cui il ricorso è stato proposto. Nel merito processuale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai premi richiesti per il personale orchestrale, in applicazione dell’art. 66, comma 5-ter, d.l. n. 73/2021 conv. in l. n. 106/2021, con compensazione delle spese di appello su tale capo. Quanto alla diversa pretesa relativa alle maschere addette alle prestazioni di leggio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto del rischio ambientale e la valutazione delle prove e della consulenza tecnica, senza censurare un errore di diritto scrutinabile in cassazione. Le spese del grado di appello, per la parte relativa alle maschere, sono state poste a carico dell’INAIL; le spese di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
richiamato come norma fondante l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro; la Corte non ne modifica il contenuto, ma rileva che il motivo di ricorso si traduceva in una contestazione di fatto sulla sussistenza del rischio assicurato.
richiamato come disposizione rilevante ai fini dell’individuazione delle attività assicurate; la Corte reputa inammissibile la censura che mira a rimettere in discussione l’accertamento in fatto del rischio ambientale.
art. 3, comma 3, d.l. n. 345/2000 conv. in l. n. 6/2001
richiamato nel motivo di ricorso quale base normativa della pretesa estensione assicurativa; non viene però offerta una specifica interpretazione autonoma della norma, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020
dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali
la sospensione pandemica dei termini processuali comporta che il termine semestrale per impugnare inizi a decorrere dal primo giorno utile successivo alla sospensione; nel caso concreto dal 12 maggio 2020.
richiamato per il computo del termine finale 'ex nominatione dierum', con scadenza nel corrispondente giorno del mese successivo e non per mero conteggio numerico dei giorni.
richiamato quale termine di decadenza per l’impugnazione; applicandosi la sospensione processuale, il termine decorre dal giorno successivo alla fine della sospensione e si computa secondo il criterio del mese corrispondente.
richiamato insieme all’art. 155, comma 2, c.p.c. per affermare che il termine di decadenza si calcola ex nominatione dierum.
art. 66, commi 5, 5-bis e 5-ter, d.l. n. 73/2021 conv. in l. n. 106/2021
il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche ... è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ... I giudizi pendenti ... sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti
lo ius superveniens ha reso assicurato ex lege il personale orchestrale e ha imposto l’estinzione d’ufficio dei giudizi pendenti su tale questione, lasciando salvi i premi e le prestazioni anteriori nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti connessi al contributo unificato, senza ulteriore sviluppo argomentativo nel testo.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, quando il termine per ricorrere decorre durante un periodo di sospensione legale dei termini processuali, il termine inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla cessazione della sospensione e il dies ad quem va calcolato secondo il criterio del mese corrispondente, non per mero computo numerico dei giorni.
- La censura formalmente rubricata come violazione di legge è inammissibile in cassazione se, nella sostanza, mira soltanto a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza del rischio o sulla valutazione delle prove.
- Quando uno ius superveniens disciplina espressamente una categoria di rapporti o di soggetti e prevede l’estinzione dei giudizi pendenti sulla medesima questione, il giudice di legittimità deve prenderne atto e dichiarare l’estinzione nei limiti oggetto della nuova disciplina.
- Nel contenzioso sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la verifica della copertura non può essere rimessa in cassazione se la doglianza si traduce in una diversa lettura del compendio istruttorio e della consulenza tecnica, anziché nella denuncia di un errore di sussunzione o di interpretazione normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34469/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34475/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34488/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34568/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34569/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →