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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24941/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte dell'ente negoziatore, di un assegno non trasferibile emesso a favore di una determinata beneficiaria ma incassato da altra persona. La compagnia assicurativa, dopo aver verosimilmente sopportato il pregiudizio economico connesso all'erroneo pagamento, ha chiesto la condanna della società postale al rimborso dell'importo dell'assegno, oltre accessori e danni. In primo grado la domanda era stata rigettata; il tribunale ha confermato il rigetto, ritenendo che la responsabilità del negoziatore, ricondotta nell'alveo contrattuale ex art. 1218 c.c. per violazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/1933, potesse affermarsi solo se l'alterazione o la contraffazione del titolo fosse stata immediatamente percepibile secondo la diligenza dell'operatore medio, circostanza esclusa in concreto. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 43 R.D. n. 1736/1933, 1218, 1176, comma 2, e 1192, comma 2, c.c., oltre agli artt. 1 e 35 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del negoziatore senza accertare in concreto la sua diligenza nella identificazione del presentatore e la riconoscibilità della contraffazione; con il secondo ha denunciato vizio motivazionale in relazione alle richieste istruttorie, lamentando che il giudice d'appello avesse ritenuto non coltivate le istanze probatorie, nonostante esse fossero state, a suo dire, riproposte in udienza e implicitamente richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la non immediata riconoscibilità ictu oculi della contraffazione del titolo, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la parte non aveva specificamente reiterato le richieste istruttorie al momento delle conclusioni, né aveva indicato in ricorso i termini della loro riproposizione, con conseguente difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 1736/1933

    La responsabilità del negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario viene valutata in relazione alla corretta identificazione del presentatore e alla riconoscibilità della contraffazione del titolo secondo la diligenza esigibile.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità è ricondotta alla disciplina dell'inadempimento contrattuale, con conseguente onere per il debitore di provare l'esatto adempimento o l'assenza di colpa.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    La diligenza richiesta è quella qualificata del professionista/bancario medio, rilevante per verificare se l'alterazione del titolo fosse percepibile.

  • art. 1192, secondo comma, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione con la corretta identificazione del portatore all'incasso.

  • art. 1 d.P.R. n. 445/2000

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle regole di identificazione/documentazione del presentatore.

  • art. 35 d.P.R. n. 445/2000

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle regole di identificazione/documentazione del presentatore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di censurare l'erronea ricognizione del fatto storico compiuta dal giudice di merito, ma solo l'erronea individuazione o applicazione della regola di diritto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare il requisito di autosufficienza, indicando specificamente le circostanze rilevanti, tra cui la riproposizione delle istanze istruttorie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta con rito camerale in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura formalmente qualificata come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira solo a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle risultanze istruttorie per rimettere in discussione fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La responsabilità del negoziatore per pagamento di assegno a soggetto non legittimato presuppone che l'irregolarità o contraffazione del titolo fosse riconoscibile con la diligenza dell'operatore medio; se la contraffazione non era percepibile ictu oculi, la responsabilità può essere esclusa.
  • Le richieste istruttorie rigettate o non ammesse devono essere specificamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni; il richiamo generico agli atti precedenti non basta e, se manca tale reiterazione, la doglianza è preclusa in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi denuncia l'omessa valutazione delle istanze istruttorie deve indicare con precisione dove e come tali istanze siano state riproposte nel processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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