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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11608/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett. b) e 2-sexies Cod. Strada) per quattro motivi: 1) omessa valutazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p.); 2) vizi della prova alcolimetrica in assenza di prova di omologazione e revisioni periodiche dell'etilometro (art. 379 Reg. Esec. CdS); 3) vizio di motivazione circa l'applicabilità e i criteri dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); 4) vizio di motivazione nel diniego della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo è stata esclusa la possibilità di invocare la messa alla prova in appello perché la richiesta non era stata formulata nei termini previsti dall'art. 464-bis c.p.p.; la riforma d.lgs.150/2022 e la relativa disciplina transitoria non riaprono i termini per questo reato, che già poteva accedere alla messa alla prova. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'onere di allegazione dell'imputato non fosse assolto: l'accusa non è tenuta da subito a produrre i documenti delle verifiche strumentali, ma l'imputato deve allegare elementi concreti che prospettino il mancato corretto funzionamento dell'apparecchio; la mera lieve discrepanza tra le due rilevazioni (1,28 g/l e 1,24 g/l) non è idonea a dimostrare il difetto. Terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha motivato correttamente l'esclusione della tenuità e della sostituzione della pena, richiamando l'ora notturna, l'elevato tasso alcolemico e i sintomi di ebbrezza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 464-bis c.p.p.

    La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. e è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

    Stabilisce i termini di proponibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la richiesta presentata per la prima volta in appello sia decaduta per tardività.

  • art. 168-bis c.p.

    Indica i presupposti sostanziali per la ammissione alla messa alla prova; la Corte ha osservato che tali presupposti avrebbero dovuto essere invocati già in primo grado.

  • art. 186 cod. strada, commi 2 lett. b) e 2-sexies

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; è il reato contestato al ricorrente.

  • art. 379 Reg. Esec. CdS (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), commi 6-8

    Prevede omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte richiama la giurisprudenza che pone l'onere di allegazione sull'imputato per contestare il buon funzionamento dello strumento.

  • d.lgs. 150/2022 (art. 32 e art. 90 - disciplina transitoria)

    La riforma ha esteso la lista dei reati accessibili alla messa alla prova e prevede regole transitorie per i procedimenti pendenti; la Corte ha chiarito che la riapertura dei termini in appello riguarda solo i reati aggiunti dall'art. 32 e non quelli già ricompresi prima della riforma.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle modalità della condotta, dell'ora, dell'elevato tasso alcolemico e dei sintomi, non fosse applicabile.

  • art. 20-bis c.p.

    Prevede la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità; la Corte territoriale ha valutato che non ricorressero i presupposti dati gli elementi di pericolosità della condotta.

Massime di principio

  • La richiesta di messa alla prova va proposta nei termini previsti dall'art. 464-bis c.p.p.; formularla per la prima volta in appello comporta, di norma, la decadenza salvo che la disciplina transitoria riapra espressamente i termini per quel reato.
  • La riforma d.lgs.150/2022 e le norme transitorie riaprono i termini solo per i reati che sono stati espressamente aggiunti/allargati dalla stessa riforma; non estendono automaticamente i termini per reati già ricompresi prima della riforma.
  • Sull'uso dell'etilometro: benché l'omologazione e le revisioni siano prescritte, l'onere di allegazione spetta all'imputato che intende contestare la validità dell'accertamento; occorre produrre elementi concreti idonei a far dubitare del buon funzionamento dello strumento, non una mera istanza di produzione di documenti o il richiamo a piccole discrepanze tra letture.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) il giudice valuta le modalità della condotta, l'entità del pericolo o del danno e il contesto concreto (es. ora notturna, tasso alcolemico elevato, sintomi): tali elementi possono escludere la tenuità anche se il fatto può sembrare formalmente lieve.
  • La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.) richiede la sussistenza dei presupposti concreti; condotte con elevato tasso alcolemico e segnali di pericolosità sono ostative alla sostituzione.
  • In caso di cassazione inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende.

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