Cassazione Penale, Sentenza n. 11608/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett. b) e 2-sexies Cod. Strada) per quattro motivi: 1) omessa valutazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p. e art. 464-bis c.p.p.); 2) vizi della prova alcolimetrica in assenza di prova di omologazione e revisioni periodiche dell'etilometro (art. 379 Reg. Esec. CdS); 3) vizio di motivazione circa l'applicabilità e i criteri dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); 4) vizio di motivazione nel diniego della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo è stata esclusa la possibilità di invocare la messa alla prova in appello perché la richiesta non era stata formulata nei termini previsti dall'art. 464-bis c.p.p.; la riforma d.lgs.150/2022 e la relativa disciplina transitoria non riaprono i termini per questo reato, che già poteva accedere alla messa alla prova. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'onere di allegazione dell'imputato non fosse assolto: l'accusa non è tenuta da subito a produrre i documenti delle verifiche strumentali, ma l'imputato deve allegare elementi concreti che prospettino il mancato corretto funzionamento dell'apparecchio; la mera lieve discrepanza tra le due rilevazioni (1,28 g/l e 1,24 g/l) non è idonea a dimostrare il difetto. Terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati: la Corte territoriale ha motivato correttamente l'esclusione della tenuità e della sostituzione della pena, richiamando l'ora notturna, l'elevato tasso alcolemico e i sintomi di ebbrezza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. e è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
Stabilisce i termini di proponibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la richiesta presentata per la prima volta in appello sia decaduta per tardività.
Indica i presupposti sostanziali per la ammissione alla messa alla prova; la Corte ha osservato che tali presupposti avrebbero dovuto essere invocati già in primo grado.
art. 186 cod. strada, commi 2 lett. b) e 2-sexies
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; è il reato contestato al ricorrente.
art. 379 Reg. Esec. CdS (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), commi 6-8
Prevede omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte richiama la giurisprudenza che pone l'onere di allegazione sull'imputato per contestare il buon funzionamento dello strumento.
d.lgs. 150/2022 (art. 32 e art. 90 - disciplina transitoria)
La riforma ha esteso la lista dei reati accessibili alla messa alla prova e prevede regole transitorie per i procedimenti pendenti; la Corte ha chiarito che la riapertura dei termini in appello riguarda solo i reati aggiunti dall'art. 32 e non quelli già ricompresi prima della riforma.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle modalità della condotta, dell'ora, dell'elevato tasso alcolemico e dei sintomi, non fosse applicabile.
Prevede la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità; la Corte territoriale ha valutato che non ricorressero i presupposti dati gli elementi di pericolosità della condotta.
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova va proposta nei termini previsti dall'art. 464-bis c.p.p.; formularla per la prima volta in appello comporta, di norma, la decadenza salvo che la disciplina transitoria riapra espressamente i termini per quel reato.
- La riforma d.lgs.150/2022 e le norme transitorie riaprono i termini solo per i reati che sono stati espressamente aggiunti/allargati dalla stessa riforma; non estendono automaticamente i termini per reati già ricompresi prima della riforma.
- Sull'uso dell'etilometro: benché l'omologazione e le revisioni siano prescritte, l'onere di allegazione spetta all'imputato che intende contestare la validità dell'accertamento; occorre produrre elementi concreti idonei a far dubitare del buon funzionamento dello strumento, non una mera istanza di produzione di documenti o il richiamo a piccole discrepanze tra letture.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) il giudice valuta le modalità della condotta, l'entità del pericolo o del danno e il contesto concreto (es. ora notturna, tasso alcolemico elevato, sintomi): tali elementi possono escludere la tenuità anche se il fatto può sembrare formalmente lieve.
- La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità (art. 20-bis c.p.) richiede la sussistenza dei presupposti concreti; condotte con elevato tasso alcolemico e segnali di pericolosità sono ostative alla sostituzione.
- In caso di cassazione inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende.
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