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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11597/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato. Sosteneva che la sentenza divenuta irrevocabile era stata pronunciata nei confronti dell'imputata che non aveva avuto conoscenza del procedimento, chiedendo l'applicazione dell'art. 629-bis c.p.p. perché l'assenza sarebbe dovuta a una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; rilevava l'incertezza sulla regolarità delle notifiche e chiedeva, in sostanza, la rinnovazione del giudizio per violazione dei diritti partecipativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto della rescissione del giudicato previsto dall'art. 629-bis c.p.p. non sia applicabile ai procedimenti contumaciali o a sentenze divenute irrevocabili in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67/2014 (e, più in generale, che l'art. 629-bis è diretto esclusivamente all'imputato dichiarato 'assente' ex art. 420-bis). Poiché la sentenza impugnata era irrevocabile dall'08/10/1998, la Corte ha correttamente ritenuto che debba trovare applicazione la previgente disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175 c.p.p., testo previgente) e non l'art. 629-bis; ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale motivo di cassazione: dedotta violazione di legge nella dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma come strumento di rescissione del giudicato riservato all'imputato dichiarato 'assente' ex art. 420-bis e applicabile ai processi definiti dopo l'entrata in vigore della relativa disciplina; non estensibile retroattivamente ai giudizi definiti anteriormente.

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente)

    Per i procedimenti definiti anteriormente alla legge n. 67/2014 continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione prevista da questa norma.

  • art. 625-ter cod. proc. pen. (previgente)

    Richiamato nel percorso storico dell'istituto: era la disciplina precedente che regolava la rescissione del giudicato, utile per comprendere l'evoluzione normativa.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Definisce la figura dell'imputato 'assente' cui è diretta l'azione di rescissione ex art. 629-bis; la Corte richiede che la legittimazione sia limitata a questa fattispecie.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    La Corte rileva che le modifiche introdotte non operano retroattivamente sui processi già definiti; pertanto i processi conclusi prima dell'entrata in vigore restano regolati dalla previgente disciplina.

  • Legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 629-bis c.p.p.; la Corte ne limita l'applicazione ai casi ricompresi dalla nuova disciplina (assenza ex art. 420-bis) e non ai giudizi definiti anteriormente.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 32848/2014, 'Burba')

    Richiamata per consolidare l'orientamento secondo cui la rescissione è mezzo straordinario riservato all'imputato 'assente' e non applicabile al contumace o ai casi regolati dalla previgente normativa.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di irrevocabilità della sentenza: le riforme che hanno introdotto l'art. 629-bis non si applicano retroattivamente ai giudizi definiti prima dell'entrata in vigore delle relative norme.
  • Distinguere tra 'contumacia' (irreperibilità) e 'assenza' ex art. 420-bis: l'art. 629-bis è rivolto all'imputato dichiarato 'assente' e non al contumace; la qualificazione della situazione personale dell'imputato è decisiva per la legittimazione ad ottenere la rescissione.
  • Se la sentenza è precedente alle modifiche normative (es. prima della legge n. 67/2014), il rimedio corretto non è la rescissione ex art. 629-bis ma la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. nel testo previgente.
  • La prova della incolpevole mancata conoscenza del procedimento è centrale quando si chiede la rinnovazione del giudizio, ma la sua efficacia dipende dalla sussistenza dei presupposti soggettivi e temporali fissati dalle norme e dalla giurisprudenza.
  • In casi analoghi, prima di proporre istanze straordinarie, valutare l'eventuale sospensione dell'esecuzione solo quando esistono concreti presupposti di accoglimento (es. possibile rescissione) e considerare anche rimedi ordinari o incidenti processuali se la normativa applicabile è quella previgente.

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