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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11598/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in sede di rinvio, della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, primo comma, n. 2 R.D. 267/1942) inflitta a Cetera Alessio quale amministratore di diritto della MP Consulting Partners srl. La Corte d'appello aveva ritenuto provato il dolo specifico dell'occultamento delle scritture contabili: l'imputato, dopo aver acquisito le quote e assunto la carica, aveva locato un magazzino dove furono collocati i documenti e successivamente dichiarò falsamente al curatore che la documentazione era stata distrutta da un allagamento. La documentazione risultò invece conservata in un locale in locazione presso EasyBox. Cetera impugnava sostenendo (1) insufficiente e viziata motivazione, in quanto la Corte avrebbe basato la decisione su un unico elemento senza considerare la sua estraneità e il ruolo reale dell'amministratore di fatto Pellegrini; (2) errata qualificazione della condotta, che sarebbe al più bancarotta semplice documentale e dunque valutabile ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.); (3) vizio nella determinazione della pena nonostante la sua incensuratezza e il breve periodo di carica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che ha ricostruito il comportamento come occultamento delle scritture con dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, evidenziando la tempistica (locazione del deposito subito dopo l'assunzione della carica e prima del fallimento) e la falsa comunicazione al curatore. La successiva acquisizione dei documenti per via di perquisizione non elimina la rilevanza penale della precedente sottrazione/occultamento. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. al reato di bancarotta fraudolenta e ritenuto corretta la motivazione sulla quantificazione della pena. Esito pratico: rigetto del ricorso; conferma della condanna a anni 2 e mesi 6 di reclusione.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216, primo comma, n. 2

    L'art. 216, comma 1, n. 2 punisce la bancarotta fraudolenta documentale sia per sottrazione/occultamento delle scritture sia per la loro irregolare tenuta; la Corte considera queste due ipotesi autonome e alternative e, in caso di occultamento, richiede il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223

    Richiamato come norma collegata ai reati fallimentari; la pronuncia si è focalizzata sulla qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216.

  • Codice di procedura penale, art. 627

    Richiamato nel quadro processuale per segnalare pronunce interlocutorie o richieste di trattazione orale; non ha modificato il giudizio di fatto già censurato dalla Cassazione e quindi non ha emendato l'equivocità dedotta dall'imputato.

  • Codice penale, art. 131‑bis

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 131‑bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) al reato di bancarotta fraudolenta, per ragioni ratione materiae e ratione poenae.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 271

    Richiamato nella discussione sulla qualificazione delle fattispecie fallimentari; la Corte territoriale ha implicito risposto alla questione di qualificazione sollevata dall'imputato.

Massime di principio

  • La posizione formale di amministratore (anche se 'di facciata') può comportare responsabilità per bancarotta documentale se è dimostrata la consapevolezza effettiva dello stato delle scritture e la volontà di impedirne l'accesso ai creditori o agli organi fallimentari.
  • L'occultamento o la sottrazione fisica delle scritture è un'ipotesi autonoma rispetto alla mera irregolare tenuta: per il primo è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; la prova di tale dolo può desumersi dalla condotta e dalla tempistica degli atti (es. locazione di deposito e falsa comunicazione).
  • Il ritrovamento successivo dei documenti non cancella la rilevanza penale dell'atto di occultamento compiuto in precedenza; l'acquisizione posteriore è rilevante ma non esclude il reato commesso.
  • Non è consentito al ricorrente in Cassazione chiedere una rivalutazione libera e concreta delle prove: il sindacato è limitato al controllo di legittimità sulla correttezza logica e giuridica della motivazione, non alla rinnovazione del giudizio di fatto.
  • L'art. 131‑bis c.p. (esclusione di punibilità per particolare tenuità) non è applicabile ai reati di bancarotta fraudolenta per incompatibilità con la gravità e la tipizzazione della fattispecie.
  • Quanto alla quantificazione della pena, la motivazione richiesta al giudice aumenta con l'entità dello scostamento dal minimo edittale; per pene sotto la media edittale può essere sufficiente una motivazione complessiva ricavabile dal corpo della sentenza.

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