Cassazione Penale, Sentenza n. 11594/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per: 1) presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche autorizzate in altro procedimento per assenza della "connessione" ex art. 12 c.p.p.; 2) carenza di motivazione e mancanza di riscontri nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Moretti Pasquale, ritenute imprecise e decisive per la partecipazione dell'imputato all'associazione; 3) insufficiente prova della natura e della quantità delle sostanze (cocaina vs marijuana) per i singoli episodi di cessione, con conseguente errata qualificazione dei reati (art. 73 comma 5 vs comma 1 e art. 74 comma 6); 4) mancato riconoscimento della minima offensività/eximente ai sensi di art. 73 comma 5 DPR 309/90; 5) contestazione del trattamento sanzionatorio e dell'esito del bilanciamento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni perché rilevanti per accertare reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 74 DPR 309/90), ha ritenuto sufficientemente motivata e corroborata la valutazione della testimonianza del collaboratore Moretti (con riscontri nelle conversazioni ambientali e in sentenza irrevocabile acquisita circa l'associazione e il ruolo apicale del fratello Gerardo), e ha confermato la qualificazione dei fatti nei termini adottati dalla Corte d'appello (in particolare la ricostruzione dell'episodio del 17/12/2014 con quantità di cocaina ritenuta pari a 50 grammi per il capo B1 p). Ha inoltre escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche a prevalere, stante i precedenti penali. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come generico e non confrontato puntualmente con le ragioni della decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 1
Fattispecie di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti semplice; la Corte ha valutato i singoli episodi alla luce della quantità accertata per qualificare la condotta.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 comma 5
Previsione della particolare tenuità/minima offensività per talune condotte di droga; la Corte ha ritenuto che per alcuni eventi (B1 n) la prescrizione sia intervenuta previa riqualificazione, ma non sussistessero i presupposti di tenuità per gli altri fatti contestati.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 commi 1,2,3,4
Norme che sanzionano l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione e l'organizzazione sono state confermate e la pena rideterminata dalla Corte d'appello, confermata in Cassazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 comma 6
Prevede la riqualificazione della condotta associativa in caso di minore gravità dei reati fine; la Corte territoriale ha escluso l'operatività di tale comma per il capo B1 p) in considerazione del quantitativo rilevato.
codice di procedura penale - art. 270
Divieto generale di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate; la Corte ha richiamato l'eccezione giurisprudenziale che ammette l'utilizzo quando risultino indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
codice di procedura penale - art. 12
Disciplina della connessione tra procedimenti; la Corte ha ritenuto superflua la valutazione restrittiva invocata dal ricorrente perché sussisteva la rilevanza delle intercettazioni per reati gravi con obbligo di arresto.
codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. e)
Motivo di ricorso per cassazione relativo alla carenza di motivazione; la Corte ha giudicato i motivi generici e privi del necessario confronto con le ragioni decisorie.
disp. att. cod. proc. pen. - art. 173 comma 1
Limiti di motivazione dei mezzi di impugnazione; il ricorso era formulato entro i limiti ma le censure risultavano comunque generiche o infondate.
codice di procedura penale - art. 616
Dispone la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'entità della sanzione pecuniaria equitativamente determinata (Cassa delle Ammende) e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate in altro procedimento possono essere utilizzate se risultano indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; l'eccezione al divieto di utilizzazione trova applicazione in casi di gravità simile a quelli esaminati.
- La valutazione della credibilità di un collaboratore di giustizia non si limita alla sua utilità o al suo vantaggio personale: il giudice deve apprezzare precisione, coerenza, costanza, spontaneità e riscontri esterni; dichiarazioni corroborate da conversazioni o altri elementi probatori possono fondare una condanna.
- Le censure in Cassazione che non confrontano specificamente e puntualmente le ragioni della decisione impugnata sono inammissibili per genericità: l'appello alla Suprema Corte richiede doglianze motivate e riferite alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- Se la natura o la quantità della sostanza stupefacente è incerta e contestata senza riscontri, opera il principio del favor rei; tuttavia, se il giudice territoriale ha determinato quantità e tipo in modo motivato e con riscontri, tale determinazione è difficile da rimettere in discussione in Cassazione senza elementi nuovi.
- L'aggravante della disponibilità di armi e il ruolo apicale nell'associazione possono essere desunti anche da elementi indiretti (convivenza con il capo, disponibilità diretta di armi in atti, sentenze irrevocabili) purché la motivazione espliciti il nesso.
- Le richieste risarcitorie o mitigazioni (es. minima offensività) devono essere fondate su puntuali accertamenti probatori: la mera affermazione della minima offensività non è sufficiente senza una valutazione comparata e specifica dei fatti e delle quantità.
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