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Sentenza

Sentenza n. 8452/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del d.m. 4 settembre 2024 di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202412704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su una condanna per ricettazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 4 settembre 2024, deducendo, con un unico motivo articolato, violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, difetto dei presupposti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha contestato che l'Amministrazione avesse fondato il diniego sull'unico precedente penale relativo a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per ricettazione, senza considerare la riabilitazione richiesta e successivamente intervenuta, l'integrazione sociale propria e della famiglia, la gravità concreta del fatto e il comportamento complessivo dell'interessato. La riabilitazione è stata pronunciata l'11 settembre 2024, dopo l'adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori. Il giudice ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e fondato sulle risultanze istruttorie comunicate con il preavviso di rigetto. La condanna per ricettazione, commessa nel 2016, rientra tra i reati automaticamente ostativi individuati dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, poiché la fattispecie è punita nel massimo con una pena non inferiore a tre anni. Tale disciplina, dettata per la cittadinanza iure matrimonii, è stata ritenuta applicabile a fortiori alla cittadinanza per naturalizzazione, che attribuisce al richiedente una posizione meno favorevole e implica un interesse legittimo pretensivo. Al momento dell'adozione del provvedimento la riabilitazione non era ancora intervenuta; pertanto, l'Amministrazione non poteva superare la causa ostativa. La riabilitazione successiva non rende illegittimo il diniego, ma può essere valorizzata mediante la presentazione di una nuova istanza. Il Collegio ha inoltre escluso che l'Amministrazione dovesse effettuare una ponderazione discrezionale della gravità concreta del reato o una valutazione globale della personalità, essendo la causa ostativa fissata direttamente dal legislatore. Il fatto era inoltre ricompreso nel periodo decennale di osservazione antecedente alla domanda e, essendo temporalmente vicino alla presentazione dell'istanza, assumeva maggiore valore sintomatico rispetto al requisito della condotta irreprensibile. L'integrazione sociale, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sono state ritenute circostanze ordinarie e necessarie per il soggiorno regolare, ma non sufficienti per ottenere la cittadinanza. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 5676/2024.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza legale ultradecennale; il requisito temporale ha anche una dimensione qualitativa, collegata al periodo decennale di osservazione della condotta dell'istante.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    Individua, sulla base della pena edittale massima non inferiore a tre anni, le fattispecie penali automaticamente ostative alla cittadinanza; il criterio è oggettivo e non consente una rivalutazione discrezionale della gravità concreta del fatto o della pena effettivamente applicata.

  • art. 6, comma 3, l. 91/1992

    La riabilitazione rimuove gli effetti ostativi; per la cittadinanza per residenza determina la riespansione del potere discrezionale dell'Amministrazione, senza rendere illegittimo un diniego adottato prima della riabilitazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito la comunicazione dei presupposti ostativi e delle ragioni poste a fondamento del diniego.

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti posta a fondamento del diniego.

  • art. 445 c.p.p.

    Riferimento agli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti indicata nel provvedimento impugnato.

  • art. 648 c.p.

    La condanna per ricettazione è stata considerata una fattispecie automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza, in ragione della pena edittale massima prevista.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per qualificare occupazione, integrazione e regolare soggiorno come condizioni ordinarie connesse all'ingresso e alla permanenza dello straniero.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per qualificare l'integrazione e l'assenza di precedenti ostativi come requisiti ordinari del soggiorno, non sufficienti da soli per la cittadinanza.

Massime di principio

  • La condanna per un reato la cui pena edittale massima non è inferiore a tre anni integra una causa automaticamente ostativa alla concessione della cittadinanza, secondo il criterio oggettivo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, senza che l'Amministrazione possa rivalutare discrezionalmente la gravità concreta del fatto, la pena effettivamente applicata o la personalità complessiva del richiedente.
  • Le cause ostative penali previste per la cittadinanza iure matrimonii possono essere applicate, quanto all'individuazione dei reati ostativi, anche alla cittadinanza per naturalizzazione, in quanto quest'ultima costituisce una fattispecie meno favorevole per il richiedente e non può ricevere una tutela maggiore rispetto alla prima.
  • La riabilitazione intervenuta dopo l'adozione del diniego non incide sulla legittimità originaria del provvedimento, che deve essere valutata in base alla situazione esistente al momento della decisione amministrativa; per la cittadinanza per residenza, la riabilitazione consente tuttavia la riespansione del potere discrezionale dell'Amministrazione in occasione di una nuova istanza.
  • Nella cittadinanza per residenza ultradecennale, il decennio antecedente alla domanda costituisce non solo un requisito quantitativo di durata della residenza, ma anche un periodo qualitativo di osservazione della condotta, durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento privo di mende; la rilevanza del precedente penale cresce quanto più esso è vicino alla domanda o al provvedimento.
  • L'integrazione sociale, l'occupazione stabile, l'assenza di pericolosità e l'inserimento del nucleo familiare costituiscono condizioni ordinarie del soggiorno regolare e non sono, da sole, elementi sufficienti a superare una causa ostativa penale o a fondare il diritto alla concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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