Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18875/GRFVG del 14.04.2025 di non ammissione al contributo di cui alla Linea di intervento a1.2.1. - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, per il progetto "Innovazione di processo in un'ottica di maggiore qualità, sicurezza e sostenibilità" da realizzarsi presso la sede di GORIZIA (GO) - Prat. n. 2024/522, comunicato in pari data 14.04.2025, con annessa nota di comunicazione prot. 0293950/P/GEN dd.14/04/2025; del relativo preavviso di motivi ostativi ex art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, Prot. N. 82849/p/GEN dd 3/2/2025; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di non ammissione a un contributo per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, con il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego del contributo regionale, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina europea e nazionale relativa alla nozione di imprese collegate, nonché violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, illogicità manifesta, violazione di legge e sviamento. La ricorrente sosteneva che il diniego fosse basato su un'interpretazione estensiva e presuntiva della nozione di imprese collegate e che la Regione non avesse provato l'esistenza di un'entità economica unica, con perdita dell'indipendenza economica delle società coinvolte. La Regione ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché la notificazione era stata eseguita dall'avvocato in proprio a mezzo PEC senza procura alle liti; in subordine, ha dedotto l'irritualità della notificazione per la produzione di una scansione dell'atto cartaceo priva di attestazione di conformità nel documento notificato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione principale della ricorrente e ha dichiarato inammissibile l'opposizione regionale. La notificazione era stata eseguita dall'avvocato in proprio ai sensi della legge n. 53/1994, ma in assenza di procura alle liti, requisito espressamente previsto dall'art. 1 della stessa legge. Richiamando l'orientamento della Cassazione, il Collegio ha ritenuto che la notificazione eseguita in proprio senza procura fosse inesistente, e comunque insanabile anche qualificandola come nulla, poiché l'opposizione al ricorso straordinario è un atto procedimentale anteriore all'instaurazione del processo e non è quindi sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c., riferito agli atti processuali. L'inammissibilità dell'opposizione ha comportato l'inammissibilità della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, per la sussistenza di ragioni ostative a una pronuncia sul merito. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a., il TAR ha restituito il fascicolo all'autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. La censura subordinata sulla conformità della copia notificata è stata assorbita. Il merito delle contestazioni contro il diniego contributivo non è stato esaminato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Disciplina l'opposizione dell'amministrazione alla trattazione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e, nel caso concreto, fonda l'opposizione regionale risultata inammissibile.
art. 48 c.p.a.
Qualora l’opposizione sia inammissibile, il Tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Impone al TAR, quando l'opposizione alla trasposizione è inammissibile, di restituire il fascicolo all'autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio straordinario.
art. 1 legge n. 53/1994
L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 del codice di procedura civile (…) può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (…).
La notificazione eseguita dall'avvocato in proprio richiede il previo conferimento di una procura alle liti; in sua assenza la notificazione è affetta da un vizio insanabile.
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per le nullità degli atti processuali, ma non è applicabile alla notificazione dell'opposizione, quale atto procedimentale anteriore all'instaurazione del processo; inoltre, secondo l'orientamento richiamato, la notificazione senza procura è inesistente.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente la declaratoria di inammissibilità quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito; tale disposizione è stata applicata alla trasposizione del ricorso straordinario.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Era richiamato tra i motivi di merito contro il preavviso e il diniego contributivo, ma il TAR non ne ha esaminato la violazione per la definizione in rito.
art. 3, paragrafi 2 e 3, Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014
Normativa sostanziale invocata dalla ricorrente sulla nozione di imprese collegate; non esaminata dal TAR per la decisione in rito.
Raccomandazione 2003/361/CE
Richiamata dalla ricorrente per contestare la qualificazione delle società come imprese collegate; non esaminata nel merito.
art. 3, commi 4 e 5, decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di imprese collegate; non esaminato a causa della definizione processuale.
Massime di principio
- La notificazione eseguita dall'avvocato in proprio ai sensi della legge n. 53/1994 presuppone il conferimento di una procura alle liti; in mancanza, la notificazione è inesistente o comunque insanabilmente nulla.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. non opera rispetto alla notificazione dell'opposizione al ricorso straordinario quando essa è considerata un atto procedimentale anteriore all'instaurazione del processo.
- L'inammissibilità dell'opposizione dell'amministrazione alla trasposizione del ricorso straordinario impedisce la trattazione della causa in sede giurisdizionale e impone al TAR di restituire il fascicolo all'autorità competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria ai sensi dell'art. 48, comma 3, c.p.a.
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