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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sula sentenza n.63/2024 del Tribunale di Gorizia (nel procedimento recante RG n.137/2024)

Giustizia amministrativa202500372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Gorizia

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Gorizia, resa nel procedimento R.G. n. 137/2024. Nel corso dell’udienza camerale, la difesa della ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere era cessata poiché l’Amministrazione aveva integralmente ottemperato al giudicato, chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’intervenuta ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione. Nonostante la definizione per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, ha condannato l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori dovuti per legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all’intervenuta ottemperanza al giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato e la parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L’intervenuta ottemperanza al giudicato non impedisce la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali, ove la controversia sia stata resa necessaria dalla precedente mancata esecuzione del giudicato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente di fatto, con rimborso anche del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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