Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.31 del 2025 resa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

Giustizia amministrativa202500305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento omissivo o inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 31 del 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31 del 2025 del TAR Friuli Venezia Giulia. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero ha provveduto a dare integrale esecuzione al giudicato e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ha rinunciato alla domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, chiedendo tuttavia che fosse dichiarato l'obbligo del Ministero di rimborsargli il contributo unificato anticipato per l'iscrizione a ruolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti costituite, in coerenza con la rinuncia del ricorrente alla richiesta di condanna alle spese. Ha tuttavia dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura effettivamente versata. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà esecuzione al giudicato e il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza può accompagnarsi alla compensazione delle spese processuali, anche quando il ricorrente rinunci espressamente alla domanda di condanna dell'amministrazione alle spese.
  • La compensazione delle spese processuali non esclude che il giudice dichiari l'obbligo dell'amministrazione di rimborsare il contributo unificato anticipato dal ricorrente, nella misura effettivamente versata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.