Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.31 del 2025 resa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo o inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 31 del 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31 del 2025 del TAR Friuli Venezia Giulia. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero ha provveduto a dare integrale esecuzione al giudicato e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ha rinunciato alla domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, chiedendo tuttavia che fosse dichiarato l'obbligo del Ministero di rimborsargli il contributo unificato anticipato per l'iscrizione a ruolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti costituite, in coerenza con la rinuncia del ricorrente alla richiesta di condanna alle spese. Ha tuttavia dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura effettivamente versata. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà esecuzione al giudicato e il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza può accompagnarsi alla compensazione delle spese processuali, anche quando il ricorrente rinunci espressamente alla domanda di condanna dell'amministrazione alle spese.
- La compensazione delle spese processuali non esclude che il giudice dichiari l'obbligo dell'amministrazione di rimborsare il contributo unificato anticipato dal ricorrente, nella misura effettivamente versata.
Come è indicizzato
Testo integrale
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