Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- sull’istanza di accesso agli atti presentata il 29 settembre 2025, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso alle informazioni sullo stato del procedimento di protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere formalizzato domanda di protezione internazionale, presentava alla Commissione territoriale competente un'istanza per conoscere lo stato del relativo procedimento. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, deduceva l'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, primo periodo, della legge n. 241/1990 e chiedeva l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente fornendo le informazioni richieste. Nel corso del giudizio rappresentava che la Commissione aveva successivamente riscontrato l'istanza con una nota contenente le informazioni richieste, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la nota dell'Amministrazione, per espressa ammissione del ricorrente, aveva fornito le informazioni oggetto dell'istanza ed era quindi satisfattiva della pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché la sopravvenuta nota attestava la fondatezza dell'azione e il ricorso era stato preceduto da un sollecito documentato rimasto senza riscontro. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se corrisposto.
Norme richiamate
Il decorso di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso senza una risposta dell'Amministrazione comporta il rigetto tacito dell'istanza.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-rigetto formatosi su un'istanza di accesso, l'Amministrazione fornisce integralmente le informazioni o i documenti richiesti, la pretesa azionata è soddisfatta e il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: esse possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando la risposta tardiva conferma la fondatezza dell'azione e il ricorso era stato preceduto da un sollecito rimasto senza riscontro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1012/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →