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Sentenza

Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento e/o la declaratoria della nullità e/o la declaratoria di inefficacia, previa sospensione dell’efficacia: - del parere negativo prot. n. MIC|MIC_SABAP-FVG_UO2|23/02/2026| 0003817-P, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Colloredo di Monte Albano; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo, ivi inclusa, ove occorra, la nota del Comune di Colloredo di Monte Albano del 20 marzo 2026, con cui è stata formulata una nuova richiesta di parere alla Soprintendenza, e per la conseguente declaratoria dell’avvenuto consolidamento e/o piena efficacia della PAS, presentata da parte ricorrente il 17 ottobre 2025 e finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 900 kW (e di picco pari a 1.229,76 kWp) nel Comune di Colloredo di Monte Albano, in località Via Sant’Eliseo.

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza sulla PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, nonché gli atti connessi, con domanda di accertamento del perfezionamento della PAS

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il parere negativo reso dalla Soprintendenza nell’ambito della PAS relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 900 kW, sostenendo in via principale che il parere fosse tardivo rispetto al termine previsto dalla normativa applicabile. Da tale tardività la ricorrente faceva discendere l’operatività del silenzio-assenso e il conseguente consolidamento e perfezionamento della PAS. La società chiedeva quindi l’annullamento, la declaratoria di nullità o inefficacia del parere e l’accertamento della piena efficacia del titolo abilitativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la Soprintendenza ha revocato in autotutela il parere negativo, riconoscendone espressamente la tardività e l’applicazione del silenzio-assenso, mentre il Comune ha attestato la conclusione positiva della PAS e il perfezionamento del titolo abilitativo. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: ha ritenuto evidente la fondatezza del ricorso, poiché le amministrazioni hanno recepito la censura principale e, in assenza degli atti sopravvenuti, il ricorso sarebbe stato accolto. Il Ministero della Cultura è stato quindi condannato al pagamento delle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Le spese sono state compensate nei confronti del Comune, che si è limitato a prendere atto della situazione e ha adottato tempestivamente il provvedimento conclusivo conforme al quadro normativo.

Norme richiamate

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio dell’amministrazione interpellata produce gli effetti previsti dalla norma, con conseguenze favorevoli per il procedimento, quando il parere o l’assenso non siano resi entro il termine applicabile.

  • art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024

    La disposizione individua il termine applicabile al parere della Soprintendenza nell’ambito della PAS e collega alla sua scadenza gli effetti sul perfezionamento del titolo abilitativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione riconosce, mediante autotutela, la tardività dell’atto impugnato e l’operatività del silenzio-assenso, e l’amministrazione procedente attesta il perfezionamento del titolo abilitativo, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La revoca in autotutela di un provvedimento negativo, motivata dall’illegittimità derivante dalla sua tardiva adozione, costituisce un elemento decisivo per la valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare la fondatezza della domanda sulla base del contenuto degli atti amministrativi sopravvenuti, quando questi riconoscano espressamente la fondatezza della censura dedotta in ricorso.
  • La sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente non esclude la condanna alle spese dell’amministrazione la cui illegittima attività abbia reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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