Cassazione Civile, Ordinanza n. 00650/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro cartelle di pagamento notificate nel 2006 a una società cooperativa sociale per IRPEF, IVA e ILOR relativi agli anni 1991, 1992, 1993 e 1994. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento delle cartelle in primo grado; l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, respinto dalla CTR. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione di norme sulla disciplina speciale di rateizzazione per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, sostenendo che il termine di decadenza per la notifica delle cartelle dovesse essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, quindi al 31 dicembre 2009, con conseguente tempestività delle notifiche. Inoltre richiamava la decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato, assumendo che la declaratoria di illegittimità della disciplina agevolativa incidesse sulla pretesa fiscale. La Corte ha ritenuto infondata la censura: ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la normativa sulla rateazione non proroga il termine di decadenza per la notifica della cartella; ha rilevato che il richiamo alla decisione europea era generico e non dimostrava l’incidenza sul tributo richiesto; ha infine chiarito che, nel caso concreto, non si discuteva di rimborso di quanto versato, ma della debenza della quota del 10% delle imposte non pagata nemmeno dopo la rateizzazione, sicché si trattava di somme comunque dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR che aveva respinto l’appello dell’Ufficio. La Corte ha applicato il principio per cui la disciplina agevolativa/rateizzatoria per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul termine di decadenza per la notifica delle cartelle, e ha ritenuto non decisivo il richiamo agli aiuti di Stato perché la questione riguardava somme ancora dovute e non un rimborso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 138, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
La norma sulla rateizzazione per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non proroga, per il solo fatto di consentire il pagamento rateale, il termine entro cui l'ufficio deve notificare la cartella di pagamento.
art. 54, comma 24, L. 28 dicembre 2001, n. 448
Richiamato come norma modificativa della disciplina invocata dall'Agenzia, senza effetti estensivi sul termine di decadenza per la notifica.
art. 9, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Rilevante nella giurisprudenza citata per escludere l'applicabilità di alcune agevolazioni ai contribuenti esercenti attività d'impresa e per il coordinamento con la decisione UE sugli aiuti di Stato.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
Richiamato per fondare la valutazione di incompatibilità della disciplina agevolativa con il mercato interno quale aiuto di Stato illegittimo, ma non decisivo ai fini della debenza delle somme oggetto della lite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final
Richiamata come decisione che ha dichiarato incompatibile con il mercato interno la disciplina agevolativa per i contribuenti del sisma 1990, ma la Corte ha ritenuto generico il richiamo perché non spiegava l'incidenza sui tributi richiesti.
d.l. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
Applicabile anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 per la determinazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle.
Massime di principio
- La disciplina speciale che consente la rateizzazione di un debito tributario non comporta, di per sé, la proroga del termine di decadenza entro cui l'amministrazione deve notificare la cartella di pagamento, salvo un'espressa previsione normativa in tal senso.
- Quando si invoca una decisione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, occorre allegare in modo specifico e non generico quale incidenza essa produca sulla concreta pretesa fiscale azionata in giudizio.
- Se la controversia riguarda somme ancora dovute dal contribuente e non il rimborso di importi già versati, la sopravvenuta incompatibilità europea della disciplina agevolativa non elimina automaticamente il credito erariale per la quota non pagata.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a richiami astratti a norme o fonti sovranazionali senza spiegare il loro concreto effetto sulla fattispecie.
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