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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34053/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento fondata su una serie di ingiunzioni fiscali relative a TARSU per gli anni 2000-2014 e ICP per gli anni 2011-2014. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Corte di appello tributaria aveva accolto solo in parte l'impugnazione, ritenendo non valida, ai fini interruttivi della prescrizione, la notificazione di una intimazione di pagamento del 2016 perché eseguita in violazione dell'art. 145 c.p.c.; da ciò aveva fatto discendere la prescrizione quinquennale di otto ingiunzioni risalenti al 2012-2013, mentre aveva respinto l'appello per un'ingiunzione del 2016 notificata correttamente. La concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la censura sulla irregolarità della notifica dell'intimazione era stata proposta solo in appello e dunque era nuova; 2) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 145 c.p.c., 1335 c.c. e 156 c.p.c., deducendo che l'intimazione del 2016 era stata validamente consegnata presso la residenza della legale rappresentante della società; 3) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2934, 2935, 2943, 2945, 2948 c.c.), sostenendo che la notifica valida dell'intimazione del 2016 aveva interrotto il decorso del termine quinquennale, sicché non era maturata alcuna prescrizione per le ingiunzioni contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dalla stessa ricostruzione contenuta nel ricorso risultava che la contribuente aveva già eccepito in primo grado, sia pure in modo generico, la mancata regolare notificazione degli atti presupposti, sicché la questione non era stata introdotta per la prima volta in appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notifica diretta dell'atto da parte del concessionario, effettuata a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, segue una disciplina speciale che rende inapplicabile l'art. 145, comma 3, c.p.c.; nel caso concreto la consegna presso la residenza della legale rappresentante della società è stata reputata valida. Di conseguenza è stato accolto anche il terzo motivo, perché la rituale notifica dell'intimazione del 2016 ha interrotto la prescrizione quinquennale delle pretese tributarie relative alle ingiunzioni indicate dalla sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese sono state poste a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove... Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"

    Le eccezioni nuove non dedotte in primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; nel caso concreto, però, la questione sulla regolarità delle notifiche era già stata sollevata in primo grado, sia pure genericamente.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notifica diretta degli atti della riscossione a mezzo del servizio postale; la disciplina speciale consente al concessionario di procedere con raccomandata A/R senza necessità di ufficiale giudiziario o relazione di notificazione.

  • art. 145 c.p.c.

    La regola sulla notificazione alle persone giuridiche non si applica, nella forma indicata dalla Corte, alla notifica diretta degli atti della riscossione effettuata dal concessionario ai sensi della disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sulla validità della consegna; la Corte, tuttavia, fonda la decisione soprattutto sulla disciplina speciale della notifica diretta a mezzo posta.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato quale norma sulla nullità degli atti processuali, ma la Corte esclude il vizio della notificazione perché la consegna è stata ritenuta valida.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione estintiva, ma la Corte esclude la maturazione della prescrizione per effetto della valida notifica interruttiva.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per il dies a quo della prescrizione; nel caso concreto la prescrizione non è maturata per l'interruzione derivante dall'intimazione validamente notificata.

  • art. 2943 c.c.

    La notifica dell'intimazione di pagamento è considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L'interruzione della prescrizione produce i suoi effetti dalla rituale notificazione dell'atto interruttivo.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato per il termine quinquennale applicabile ai tributi locali; la Corte afferma che tale termine non era decorso tra l'atto interruttivo del 2016 e la successiva intimazione del 2019.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, l'eccezione di decadenza o di prescrizione che richiede l'allegazione di fatti impeditivi della pretesa va dedotta dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma se la questione è stata già sollevata in primo grado non è nuova in appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • La notificazione diretta degli atti della riscossione eseguita dal concessionario a mezzo posta segue una disciplina speciale che prevale sulla regola generale prevista per le notificazioni alle persone giuridiche; non è necessario applicare l'art. 145 c.p.c. nella sua interezza quando la legge speciale consente l'invio diretto con raccomandata A/R.
  • Se l'atto interruttivo della prescrizione è validamente notificato, il relativo effetto impedisce il maturare della prescrizione quinquennale dei tributi locali tra l'atto interruttivo e la successiva intimazione o riscossione.
  • Quando la questione di diritto è interamente definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso introduttivo della parte contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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