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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18578/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessione credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quattro garanti personali di una società a fronte di esposizioni da conto corrente e da mutuo. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte, con revoca del decreto ma condanna dei fideiussori al pagamento di somme rideterminate. In appello i garanti deducevano, da un lato, che la clausola contrattuale di deroga all’art. 1957 c.c. fosse vessatoria e quindi nulla o inefficace perché il contratto era stato stipulato da consumatori, con conseguente estinzione della garanzia per mancata tempestiva azione giudiziale del creditore; dall’altro, contestavano l’escussione di un pegno su buono fruttifero, sostenendo che la banca non avesse provato l’esistenza del debito al quale avrebbe imputato la garanzia reale e che la somma dovesse essere destinata a estinguere il debito oggetto di causa. In cassazione articolavano tre motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla clausola vessatoria e sull’art. 1957 c.c. per omessa pronuncia sulla nullità della deroga; violazione degli artt. 2697 e 1955 c.c. per la mancata prova della corretta escussione del pegno; violazione degli artt. 1956, 1371 e 1175 c.c. per avere la corte territoriale escluso l’applicabilità dell’art. 1956 c.c. almeno nei confronti dei garanti non amministratori della società debitrice, e per non avere considerato l’obbligo del creditore di agire secondo buona fede e prudenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché le questioni sulla vessatorietà della deroga all’art. 1957 c.c. e sull’inesistenza del debito garantito dal pegno non erano state trattate nella sentenza impugnata, sicché i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e indicare specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi di merito. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: ha confermato che, quando il fideiussore coincide con il legale rappresentante della società debitrice, la richiesta di credito alla società implica di per sé la preventiva autorizzazione del garante; ha inoltre ribadito che, per ottenere la liberazione ex art. 1956 c.c., il fideiussore deve provare i presupposti della norma, cioè che il creditore abbia concesso nuovo credito al terzo, senza autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata non aveva affrontato le questioni dedotte; la censura in cassazione richiedeva specifica allegazione dell’avvenuta deduzione in appello.

  • art. 1957 c.c.

    La censura sulla deroga convenzionale è stata dichiarata inammissibile per novità; la Corte richiama il tema della tempestiva richiesta giudiziale del creditore nei confronti del fideiussore.

  • art. 1469 bis c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come base della pretesa vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., ma la relativa questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • art. 1469 quinquies c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale norma di nullità/inefficacia delle clausole vessatorie; la Corte non ne affronta il merito per novità della censura.

  • artt. 33 e 36 cod. consumo

    Invocati per sostenere la natura vessatoria e la nullità della clausola di deroga; la Corte dichiara inammissibile la questione perché non trattata in sentenza d’appello.

  • art. 2697 c.c.

    Il fideiussore che invochi la liberazione ex art. 1956 c.c. ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa liberatoria.

  • art. 1955 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non sviluppa una specifica applicazione della norma, ritenendo la censura inammissibile/infondata nei suoi presupposti fattuali.

  • art. 1956 c.c.

    La norma tutela il fideiussore per obbligazioni future imponendo al creditore di richiedere la sua autorizzazione prima di concedere nuovo credito al terzo in presenza di peggioramento delle condizioni patrimoniali; tale onere non opera quando fideiussore e legale rappresentante del debitore coincidono nella stessa persona.

  • artt. 1371 e 1175 c.c.

    Richiamati per sostenere che la banca dovesse eseguire il rapporto secondo buona fede e prudenza; la Corte ribadisce il rilievo della buona fede ma conferma l’onere probatorio in capo ai garanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato come parametro per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una questione giuridica non esaminata dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già dedotta nel giudizio di merito e non indica l’atto in cui ciò è avvenuto.
  • Nella fideiussione per obbligazioni future, il meccanismo dell’art. 1956 c.c. tutela il garante dal rischio di aggravamento inconsapevole della sua posizione, ma la liberazione non è automatica: il fideiussore deve provare che il creditore abbia concesso nuovo credito senza autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento patrimoniale del debitore.
  • Quando la stessa persona cumula la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, la richiesta di credito della società può integrare di per sé la preventiva autorizzazione richiesta dall’art. 1956 c.c.
  • La garanzia reale prestata su un bene non elimina di per sé la garanzia fideiussoria: le due garanzie possono coesistere, salvo diversa prova o diverso assetto negoziale.
  • Il garante che invochi la liberazione per mancato rispetto delle condizioni poste dalla legge o dal contratto deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria eccezione liberatoria.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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