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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15310/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Rimane quindi ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per la guida in stato di ebbrezza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale e la Corte d'appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendolo responsabile della guida in stato di ebbrezza, dopo accertamento con etilometro che aveva evidenziato un tasso alcolemico di 1,31 g/l e 1,27 g/l. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'assunta inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici, deducendo che non sarebbe stato garantito il diritto di farsi assistere da un difensore e che il verbale sarebbe stato redatto solo successivamente; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-sexies, comma 2-bis, comma 1 lett. a) e comma 3 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice e sanzionatoria della guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto è stato applicato il regime aggravato previsto per il tasso alcolemico accertato e per le conseguenze sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante o manifestamente illogica; nel caso concreto la sua esclusione è stata ritenuta congruamente motivata per l'elevata alcolemia e la concreta pericolosità della condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d), e) c.p.p.

    sono stati invocati come parametri del ricorso per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione sui diversi profili dedotti.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere dato prima dell'esame alcolemico; è sufficiente che l'avviso risulti annotato nel verbale di polizia giudiziaria, anche se la verbalizzazione è successiva.

  • art. 347 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel contestare l'utilizzabilità degli accertamenti, senza accoglimento della censura.

  • art. 359 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel contestare la regolarità dell'accertamento alcolemico, senza accoglimento della censura.

  • art. 354 c.p.p.

    la redazione del verbale di accertamento in momento successivo all'esame non determina invalidità, se l'avviso è stato oralmente dato prima della prova e poi trascritto.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state riconosciute, ma non potevano essere prevalenti sulle aggravanti per il divieto previsto dalla disciplina speciale sulla guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186, comma 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante; la riduzione per attenuanti generiche va operata sulla pena risultante dall'aumento per aggravante.

  • art. 186, comma 2-septies D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    dispone che le attenuanti concorrenti con l'aggravante non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le diminuzioni si applicano sulla pena già aumentata.

  • art. 186-bis, comma 4 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    richiamato insieme alla disciplina del divieto di prevalenza delle attenuanti nel reato di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che il versamento alla Cassa delle ammende non può essere escluso in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua, quando il tasso alcolemico sia elevato e la condotta presenti concreta pericolosità, senza che tale apprezzamento sia normalmente rivalutabile in cassazione.
  • Ai fini della prova dell'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'etilometro, è sufficiente che l'avvenuto avvertimento risulti annotato negli atti di polizia giudiziaria, atteso il loro valore fidefacente.
  • La mancata contestualità della verbalizzazione dell'accertamento alcolemico non comporta di per sé invalidità, se l'avviso previsto dalla legge è stato dato oralmente prima del test e successivamente trascritto nel verbale.
  • Nel reato di guida in stato di ebbrezza, quando opera la disciplina speciale che vieta la prevalenza o equivalenza delle attenuanti sull'aggravante prevista dalla normativa stradale, le attenuanti generiche possono incidere solo dopo l'aumento per aggravante e non possono neutralizzarla.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire una diversa valutazione di merito alla motivazione logicamente coerente del giudice territoriale sui profili di particolare tenuità del fatto e sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della provaNullità processuale

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