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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04569/2026 del 01/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa su incarico dell’INAIL per il recupero di premi assicurativi, fondata su un verbale unico INPS-INAIL che aveva riqualificato come subordinati i rapporti intercorsi tra una cooperativa sociale e diciassette lavoratrici. La cooperativa aveva impugnato la cartella sostenendo che i rapporti non fossero subordinati, ma autonomi, lamentando in cassazione: (1) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ravvisato la subordinazione senza un effettivo potere direttivo, organizzativo e disciplinare della cooperativa; (2) violazione dell’art. 1 l. n. 339/1958 e dell’art. 20, comma 3, lett. i-bis, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse in sostanza parlato di lavoro domestico, cioè di prestazioni funzionali alla vita familiare del soggetto ospitante, anziché di un rapporto con la cooperativa. La Corte d’appello, in riforma del Tribunale, aveva invece ritenuto sussistenti indici univoci di subordinazione: mansioni elementari di assistenza e cura alla persona, assenza di autonomia, ruolo della cooperativa non meramente intermediario ma conformativo della prestazione e predeterminazione di obblighi e sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è accertamento di fatto, censurabile nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato, mentre la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente una revisione del giudizio probatorio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INAIL e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti del concessionario rimasto intimato e non costituito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del corretto uso dei criteri legali di qualificazione o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di indici convergenti di subordinazione, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira solo a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La mera qualificazione descrittiva di una prestazione come riferibile a un contesto familiare o domestico non prevale sulla concreta ricostruzione del rapporto se il giudice di merito accerta che il vincolo si è in realtà instaurato con un diverso soggetto organizzatore della prestazione.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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