Cassazione Civile, Ordinanza n. 04569/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa su incarico dell’INAIL per il recupero di premi assicurativi, fondata su un verbale unico INPS-INAIL che aveva riqualificato come subordinati i rapporti intercorsi tra una cooperativa sociale e diciassette lavoratrici. La cooperativa aveva impugnato la cartella sostenendo che i rapporti non fossero subordinati, ma autonomi, lamentando in cassazione: (1) violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ravvisato la subordinazione senza un effettivo potere direttivo, organizzativo e disciplinare della cooperativa; (2) violazione dell’art. 1 l. n. 339/1958 e dell’art. 20, comma 3, lett. i-bis, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse in sostanza parlato di lavoro domestico, cioè di prestazioni funzionali alla vita familiare del soggetto ospitante, anziché di un rapporto con la cooperativa. La Corte d’appello, in riforma del Tribunale, aveva invece ritenuto sussistenti indici univoci di subordinazione: mansioni elementari di assistenza e cura alla persona, assenza di autonomia, ruolo della cooperativa non meramente intermediario ma conformativo della prestazione e predeterminazione di obblighi e sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo è accertamento di fatto, censurabile nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato, mentre la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente una revisione del giudizio probatorio. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’INAIL e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti del concessionario rimasto intimato e non costituito.
Norme richiamate
definisce i caratteri identificativi del lavoro subordinato, la cui ricorrenza va accertata in fatto attraverso gli indici concreti del rapporto
richiamato come parametro di distinzione rispetto al lavoro autonomo
la Corte esclude che vi sia stata inversione dell’onere della prova nella ricostruzione del rapporto
la sua deduzione non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio
non abilita a una revisione del giudizio di fatto o a una diversa ponderazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge è invocabile solo quanto all’individuazione dei caratteri tipici del lavoro subordinato, non per contestare la ricostruzione fattuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro entro cui può essere censurato il ragionamento presuntivo del giudice di merito sulla qualificazione del rapporto
art. 1 l. 2 aprile 1958, n. 339
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’irrilevanza della qualificazione come rapporto domestico rispetto alla vicenda
art. 20, comma 3, lett. i-bis, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del lavoro domestico e non subordinato in capo alla cooperativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato implicitamente per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per il contributo unificato ulteriore, ove dovuto
art. 3, comma 1, d.l. n. 90/2014
non espressamente sviluppato nel testo, ma richiamato nel dispositivo sul contributo unificato insieme alla disciplina correlata
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del corretto uso dei criteri legali di qualificazione o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura del compendio istruttorio.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di indici convergenti di subordinazione, il ricorso per cassazione è inammissibile se mira solo a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La mera qualificazione descrittiva di una prestazione come riferibile a un contesto familiare o domestico non prevale sulla concreta ricostruzione del rapporto se il giudice di merito accerta che il vincolo si è in realtà instaurato con un diverso soggetto organizzatore della prestazione.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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