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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21039/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due contribuenti, di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici fiscali fruiti per l'acquisto della prima casa in un Comune diverso da quello di residenza. I contribuenti avevano poi rivenduto il primo immobile e acquistato un altro immobile entro l'anno nel Comune in cui già risiedevano, senza però adibirlo ad abitazione principale. In primo grado il ricorso era stato respinto; la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avesse una motivazione incoerente, illogica e contraddittoria, perché fondata sulla mancata adibizione del nuovo immobile ad abitazione principale, circostanza che l'Agenzia non avrebbe provato pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso solo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha escluso che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente o mancante, osservando che il giudice di merito aveva spiegato in modo puntuale sia le ragioni di diritto sia quelle di fatto della decisione, cioè l'inapplicabilità della disciplina invocata al secondo acquisto e la mancata adibizione del nuovo immobile ad abitazione principale. Ha inoltre rilevato che la censura dei ricorrenti, sotto la veste del vizio di motivazione e dell'erroneo riparto dell'onere della prova, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla non contestazione di tale circostanza, profilo non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio sussiste solo quando la sentenza sia priva in modo obiettivo dell'indicazione del criterio logico seguito o sia sorretta da motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il veicolo processuale della deduzione della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, non già del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Impone un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, violato solo nei casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo il limitato vizio di omesso esame nei termini oggi ammessi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere l'onere dell'Amministrazione di provare i fatti posti a base della revoca del beneficio.

  • art. 66 della L. n. 342 del 2000

    La Corte dà atto della valutazione del giudice di merito circa la sua inapplicabilità al secondo acquisto e la sua rilevanza solo per il primo acquisto agevolato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, rilevante per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. ricorre solo quando la sentenza sia priva del tutto dell'esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice, oppure presenti una motivazione meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione; resta solo il controllo sulla radicale assenza o apparenza della motivazione nei limiti della nullità processuale.
  • La censura che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva nella contestazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito è inammissibile in cassazione, salvo i ristretti limiti del sindacato sul vizio motivazionale oggi consentito.
  • L'accertamento della contestazione o non contestazione di un fatto allegato dalla controparte integra un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • Quando il giudice di merito esplicita in modo coerente la ratio decidendi e individua la circostanza di fatto decisiva come non contestata, non è configurabile un vizio di motivazione solo perché la parte soccombente neghi la correttezza dell'accertamento probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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