Cassazione Civile, Ordinanza n. 02299/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione agli atti esecutivi proposta da una società debitrice avverso un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 eseguito dall'agente della riscossione in forza di 26 cartelle esattoriali. Il tribunale aveva accolto l'opposizione: per 21 cartelle ritenendo provata l'adesione alla rottamazione e quindi l'improcedibilità del pignoramento; per le altre 5 cartelle dichiarando nullo l'atto di pignoramento perché notificato via PEC in formato pdf, privo di estensione p7m e di firma digitale, dunque considerato come mera copia informatica senza attestazione di conformità. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva violazione degli artt. 26 e 72-bis d.P.R. n. 602/1973, 2719 c.c. e 22 d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che il pignoramento nativo digitale notificato via PEC in formato pdf era valido anche senza attestazione di conformità all'originale; contestava inoltre la tesi dell'inesistenza/nullità dell'atto per assenza di sottoscrizione e per la forma di trasmissione. La resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ma tale eccezione è stata respinta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, chiarendo che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., contro la sentenza del giudice di merito non era proponibile appello ma solo ricorso per cassazione. Nel merito ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione: ha affermato che l'atto di pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha formato, purché sia inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione; ha inoltre osservato che un file pdf nativo digitale notificato via PEC non è una copia informatica soggetta ad attestazione di conformità, che è richiesta soltanto per le copie per immagine di documenti originariamente analogici. La sentenza del Tribunale di Viterbo è stata quindi cassata in relazione, con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
L'atto di pignoramento presso terzi dell'agente della riscossione è valido anche se privo di sottoscrizione, purché sia inequivocabilmente riferibile all'ente titolare del potere esecutivo.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della validità della notificazione dell'atto di riscossione.
L'attestazione di conformità è rilevante per le copie informatiche di documenti analogici, non per il documento nativo digitale notificato via PEC.
L'attestazione di conformità è prevista solo per le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati su supporto analogico.
La nullità non può essere affermata quando l'atto risulti comunque riconducibile al soggetto legittimato e non siano compromessi i requisiti essenziali di esistenza e riconoscibilità.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio corretto contro i vizi formali dell'atto esecutivo.
Contro la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi non è proponibile l'appello, ma il ricorso per cassazione.
Base procedurale per la decisione in adunanza camerale con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- Nella riscossione coattiva, il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 non è invalido per la sola mancanza della sottoscrizione autografa o digitale del funzionario, se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'agente della riscossione.
- Un documento nativo digitale notificato via PEC in formato pdf non va trattato come copia informatica di un documento analogico e non richiede attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005.
- L'attestazione di conformità è necessaria solo per le copie per immagine su supporto informatico di originali formati su supporto analogico, non per il documento digitale originario.
- Contro la sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non è esperibile l'appello, ma solo il ricorso per cassazione ex art. 618 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02272/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_civile · 4 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02274/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_civile · 4 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02277/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_civile · 4 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02278/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_civile · 4 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02282/2026 del 04/02/2026
- ordinanza_civile · 4 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02283/2026 del 04/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →