Cassazione Civile, Ordinanza n. 33868/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'adozione, da parte di un Comune, di una delibera di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativa a un terreno in comproprietà inserito in un comparto PEEP e in parte già edificato dalla cooperativa assegnataria. Il provvedimento liquidava un indennizzo complessivo e veniva notificato ai comproprietari e al loro difensore. Uno dei comproprietari proponeva opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'appello, ma il giudice territoriale la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine di 30 giorni dalla notificazione del decreto. La Corte aggiungeva che l'opposizione del singolo comproprietario avrebbe comunque spiegato effetti sull'intero bene e sull'intera indennità, disponendo il prosieguo del giudizio solo per l'altro comproprietario tempestivo e sospendendo il processo per la pendenza del giudizio amministrativo sulla legittimità dell'acquisizione. Nel ricorso per cassazione si deduceva: 1) violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e richiesta di rimessione in termini, sostenendo che l'atto notificato non indicava chiaramente termine e autorità competente, sicché l'errore era scusabile; 2) omesso esame della scusabilità dell'errore e della forma della notifica; 3) violazione dell'art. 105 c.p.c. in relazione all'art. 156 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui il ricorso del singolo comproprietario si estenderebbe automaticamente agli altri, e rivendicando una posizione processuale autonoma. La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i motivi, ha ritenuto anzitutto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente, pur in presenza dell'impugnazione proposta dall'altro comproprietario, poiché il singolo proprietario non può essere privato della difesa autonoma dei propri diritti. Ha poi chiarito che il giudice d'appello aveva errato nel ritenere applicabile il termine decadenziale di 30 giorni all'opposizione alla stima dell'indennizzo da acquisizione sanante ex art. 42-bis, poiché, secondo l'orientamento più recente richiamato dalla Corte, tale opposizione è soggetta al termine ordinario di prescrizione e non al termine breve previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. Per tale ragione l'opposizione era tempestiva. Il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto tempestiva l'opposizione alla stima proposta avverso il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, perché non si applica il termine di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio. Ha inoltre affermato che il ricorrente aveva comunque interesse ad agire autonomamente, nonostante l'iniziativa processuale dell'altro comproprietario. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il provvedimento di acquisizione sanante genera un'indennità la cui determinazione può essere contestata in giudizio; per tale contestazione non opera il termine breve di trenta giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
Il termine perentorio di trenta giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione dell'indennizzo da acquisizione sanante ex art. 42-bis.
La disciplina del termine breve per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità non si estende, in via analogica o estensiva, al giudizio sull'indennizzo da acquisizione sanante.
art. 3, comma 4, L. n. 241/1990
La parte ricorrente lo invocava per sostenere la necessità di indicare nell'atto termine e autorità competente; la Corte non ha fondato l'accoglimento su questo profilo, ritenendo assorbente il diverso tema della non applicabilità del termine decadenziale breve.
La difesa del ricorrente ha invocato l'autonomia processuale del singolo comproprietario; la Corte ha riconosciuto l'interesse ad agire autonomo del singolo proprietario.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità/irregolarità processuale, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Richiamato per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo amministrativo pendente.
Richiamato in tema di rimessione in termini, che richiede una causa non imputabile alla parte.
Richiamato come paradigma della rimessione in termini per decadenza non imputabile.
Massime di principio
- L'opposizione alla stima dell'indennizzo contenuto in un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non è soggetta al termine decadenziale di trenta giorni previsto per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, ma può essere proposta entro il termine ordinario di prescrizione.
- In materia di bene indiviso espropriato o acquisito, il fatto che uno solo dei comproprietari abbia già attivato un giudizio non priva gli altri titolari del diritto di proporre una propria impugnazione; ciascun comproprietario conserva un interesse concreto e attuale ad agire per la tutela autonoma della propria posizione.
- Non è consentita l'applicazione analogica o estensiva di termini di decadenza che limitano l'esercizio dell'azione quando la legge non preveda espressamente tale limite per la fattispecie considerata.
- La rimessione in termini richiede, in linea generale, che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte; tuttavia, quando il termine decadenziale non è proprio applicabile alla controversia, la questione di rimessione in termini diventa recessiva.
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