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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 19/10/2021 che lo aveva riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato rispettivamente in 1,31 g/l e 1,33 g/l), con le aggravanti di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00 e di aver causato un incidente. Il ricorso deduceva tre motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 17/10/2021 (due giorni prima della sentenza di appello) e inesatta applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020, n. 18; 2) violazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S. e carenza di motivazione circa l'eccessività delle sanzioni; 3) violazione dell'art. 34 c.p.p. per presunta incompatibilità del giudice di primo grado; il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato era stato consumato il 17/10/2016 e, non risultando cause di sospensione o interruzione, il termine prescrizionale massimo di cinque anni si è compiuto il 17/10/2021, prima della sentenza di appello del 19/10/2021. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020, n. 18, ritenendo che tale sospensione operi solo per i procedimenti con udienze fissate o termini processuali in scadenza nel periodo 9/3-11/5/2020; nel caso di specie non ricorrevano tali presupposti né in primo né in secondo grado. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ritenendo superfluo ogni accertamento di merito o valutazione sulle altre censure.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso applicati i commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies per tassi alcolemici elevati, con riconoscimento delle aggravanti (orario notturno e incidente).

  • art. 157 c.p. e art. 161 c.p.

    Determinano i termini di prescrizione per i reati contravvenzionali; qui il termine massimo quinquennale (art. 157, comma 1, combinato con art. 161, comma 2) si è compiuto il 17/10/2021 per il fatto del 17/10/2016.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27)

    Prevede una sospensione della decorrenza dei termini processuali e della prescrizione durante l'emergenza Covid-19, ma la giurisprudenza (Sez. U., n. 5292/2020, Sanna) ha chiarito che tale sospensione si applica solo ai procedimenti con udienze fissate o termini in scadenza nel periodo 9/3-11/5/2020; non può essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in via generalizzata.

  • art. 34 c.p.p.

    Norma sulla competenza e sull'incompatibilità del giudice; il ricorrente aveva dedotto incompatibilità del giudice di primo grado, ma la Corte ha ritenuto tale questione irrilevante alla luce dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Prevede la possibilità di pronuncia di assoluzione anche quando vi siano dubbi; la Corte ha ritenuto non ricorrere i presupposti per un'assoluzione di merito nel caso concreto e ha operato invece l'annullamento per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di un giudice di grado successivo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e non pronunciarsi nel merito; ciò può condurre all'annullamento senza rinvio in sede di Cassazione.
  • La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 per l'emergenza Covid-19 non opera in modo automatico per tutti i procedimenti pendenti: va verificato se il procedimento abbia avuto udienze fissate o termini in scadenza nel periodo 9/3-11/5/2020; in mancanza, la sospensione non è applicabile.
  • Le questioni processuali o di nullità (anche rilevanti) possono diventare irrilevanti se anteriormente è intervenuta una causa estintiva del reato (prescrizione), perché l'estinzione è immediatamente produttiva di effetti e prevale sulla rilevazione di vizi procedurali.
  • In giudizio di legittimità la Corte può annullare senza rinvio quando constata l'intervenuta prescrizione; in tali casi non è necessario rimandare al giudice di merito per ulteriori accertamenti sul fatto o sulle prove.
  • Chi impugna per prescrizione deve documentare la decorrenza dei termini e l'assenza di cause di sospensione o interruzione; il corretto computo temporale è decisivo e va verificato rispetto a tutte le misure legislative (es. norme emergenziali) applicabili al singolo procedimento.
  • Le censure diverse dalla prescrizione (es. eccessività della pena, incompatibilità del giudice) restano valutabili solo se la causa estintiva non si è manifestata; in presenza della prescrizione, non avranno rilievo sostanziale.

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