Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 19/10/2021 che lo aveva riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato rispettivamente in 1,31 g/l e 1,33 g/l), con le aggravanti di aver commesso il fatto tra le ore 22.00 e le ore 7.00 e di aver causato un incidente. Il ricorso deduceva tre motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione intervenuta il 17/10/2021 (due giorni prima della sentenza di appello) e inesatta applicazione della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020, n. 18; 2) violazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S. e carenza di motivazione circa l'eccessività delle sanzioni; 3) violazione dell'art. 34 c.p.p. per presunta incompatibilità del giudice di primo grado; il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato era stato consumato il 17/10/2016 e, non risultando cause di sospensione o interruzione, il termine prescrizionale massimo di cinque anni si è compiuto il 17/10/2021, prima della sentenza di appello del 19/10/2021. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/3/2020, n. 18, ritenendo che tale sospensione operi solo per i procedimenti con udienze fissate o termini processuali in scadenza nel periodo 9/3-11/5/2020; nel caso di specie non ricorrevano tali presupposti né in primo né in secondo grado. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ritenendo superfluo ogni accertamento di merito o valutazione sulle altre censure.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; nel caso applicati i commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies per tassi alcolemici elevati, con riconoscimento delle aggravanti (orario notturno e incidente).
Determinano i termini di prescrizione per i reati contravvenzionali; qui il termine massimo quinquennale (art. 157, comma 1, combinato con art. 161, comma 2) si è compiuto il 17/10/2021 per il fatto del 17/10/2016.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27)
Prevede una sospensione della decorrenza dei termini processuali e della prescrizione durante l'emergenza Covid-19, ma la giurisprudenza (Sez. U., n. 5292/2020, Sanna) ha chiarito che tale sospensione si applica solo ai procedimenti con udienze fissate o termini in scadenza nel periodo 9/3-11/5/2020; non può essere estesa a tutti i procedimenti pendenti in via generalizzata.
Norma sulla competenza e sull'incompatibilità del giudice; il ricorrente aveva dedotto incompatibilità del giudice di primo grado, ma la Corte ha ritenuto tale questione irrilevante alla luce dell'estinzione del reato per prescrizione.
Prevede la possibilità di pronuncia di assoluzione anche quando vi siano dubbi; la Corte ha ritenuto non ricorrere i presupposti per un'assoluzione di merito nel caso concreto e ha operato invece l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di un giudice di grado successivo, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato e non pronunciarsi nel merito; ciò può condurre all'annullamento senza rinvio in sede di Cassazione.
- La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 per l'emergenza Covid-19 non opera in modo automatico per tutti i procedimenti pendenti: va verificato se il procedimento abbia avuto udienze fissate o termini in scadenza nel periodo 9/3-11/5/2020; in mancanza, la sospensione non è applicabile.
- Le questioni processuali o di nullità (anche rilevanti) possono diventare irrilevanti se anteriormente è intervenuta una causa estintiva del reato (prescrizione), perché l'estinzione è immediatamente produttiva di effetti e prevale sulla rilevazione di vizi procedurali.
- In giudizio di legittimità la Corte può annullare senza rinvio quando constata l'intervenuta prescrizione; in tali casi non è necessario rimandare al giudice di merito per ulteriori accertamenti sul fatto o sulle prove.
- Chi impugna per prescrizione deve documentare la decorrenza dei termini e l'assenza di cause di sospensione o interruzione; il corretto computo temporale è decisivo e va verificato rispetto a tutte le misure legislative (es. norme emergenziali) applicabili al singolo procedimento.
- Le censure diverse dalla prescrizione (es. eccessività della pena, incompatibilità del giudice) restano valutabili solo se la causa estintiva non si è manifestata; in presenza della prescrizione, non avranno rilievo sostanziale.
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