Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha annullato la sentenza sotto questo profilo e ha rinviato alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo giudizio sulla pena (ai sensi dell'art. 569, ultimo comma, c.p.p.).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Padova sostenendo che il giudice ha erroneamente attribuito prevalenza alle circostanze attenuanti (atte-nuanti generiche e l'attenuante ex art. 62 n.4 c.p.) rispetto alla recidiva reiterata e all'aggravante ex art. 625 n.2 c.p., in violazione dell'art. 69 c.p., il quale non consente che le attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata (al massimo possono essere considerate equivalenti). Si chiede annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato (richiamata negli atti); la Corte non approfondisce il merito del reato ma lo indica tra le imputazioni oggetto del giudizio
art. 625 cod. pen.
Norma relativa ad aggravanti collegate al reato contestato (menzionata quale aggravante nella motivazione del giudice di merito)
art. 62 n. 4 cod. pen.
Attenuante invocata dal giudice di merito; la Cassazione rileva che tale attenuante non può prevalere sulla recidiva reiterata al di là dell'equivalenza prevista dall'art. 69 c.p.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Principale norma impugnata: impedisce che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata (possono al massimo essere ritenute equivalenti). La Corte ha ritenuto violato questo principio poiché il giudice ha dato prevalenza alle attenuanti rispetto alla recidiva e ad un'aggravante
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata nel ragionamento del giudice di merito; la sua forza aggravante non può essere neutralizzata da una prevalenza delle attenuanti quando sia coinvolta la recidiva reiterata
art. 569, ultimo comma, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Cassazione, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di primo grado (ricorso per saltum), di annullare in parte e rinviare per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio: utilizzata dalla Corte per il rinvio
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Previsione procedurale sulla requisitoria scritta del Procuratore generale: richiamata in relazione all'atto con cui il PG ha formulato le sue conclusioni
Massime di principio
- Se la recidiva reiterata è contestata e il giudice la ritiene sussistente, non è possibile che le circostanze attenuanti prevalgano su di essa: al massimo possono essere ritenute equivalenti (art. 69 c.p.).
- La recidiva reiterata è aggravante ad applicazione facoltativa; il giudice ha discrezionalità se applicarla o meno, ma deve motivare chiaramente l'omissione e non può eludere il limite posto dall'art. 69 bilanciando le attenuanti in modo da renderle effettivamente prevalenti.
- Se il giudice di merito dà prevalenza alle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, può determinarsi vizio di diritto sul trattamento sanzionatorio e la Cassazione può annullare questa parte della sentenza e rinviare per nuovo giudizio sulla pena.
- In casi simili, la motivazione della sentenza di merito deve esplicitare la valutazione sulla sussistenza e sull'applicazione della recidiva e spiegare le ragioni dell'eventuale non applicazione per evitare impugnazioni sul piano del bilanciamento aggravanti/attenuanti.
- Per la parte che impugna (es. Procura generale): il rimedio efficace è limitato al trattamento sanzionatorio quando il vizio riguarda il bilanciamento tra recidiva e attenuanti; la Corte di Cassazione tende al rinvio per nuovo giudizio sulla pena.
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