Cassazione Penale, Sentenza n. 39132/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili (Di Carlo Antonino e Di Carlo Santa) impugnavano l'assoluzione di Airoli Tommaso per il fatto di avere, alla guida di un'autovettura, causato loro lesioni. Deducevano: 1) errata applicazione della legge penale (artt. 582, 590 e 55 c.p.) e vizi di motivazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato la modifica del capo di imputazione nel corso del primo grado (riqualificazione in lesioni colpose ex art. 590 c.p.) e si sarebbe limitato a motivare sull'insussistenza del dolo; 2) errata applicazione della legge penale (art. 590 c.p.) e processuale (artt. 538 e ss. c.p.p.) e insufficienza probatoria rispetto al nesso causale tra condotta dell'Airoli e lesioni subite, sostenendo che dalle emergenze probatorie risultava che le lesioni erano conseguenza diretta della condotta dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché in gran parte riproponevano, senza confronto critico, le stesse doglianze già proposte e respinte in appello. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui, dalle riprese video acquisite, risultava che i fratelli Di Carlo si erano scagliati contro l'autovettura e l'ipotesi di responsabilità materiale dell'Airoli per le lesioni era priva di riscontro. Poiché è stata ritenuta l'insussistenza della materialità del reato contestato, qualsiasi discussione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo) è divenuta irrilevante. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti nell'impugnazione originaria come norma pertinente alla fattispecie; la Corte non entra nel merito applicativo di tale norma perché ha ritenuto insussistente la materialità del fatto come originariamente contestato.
art. 590 cod. pen.
Norma sulla lesioni personali colpose: i ricorrenti sostenevano che il capo di imputazione era stato riqualificato in colposo e che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente tale profilo. La Corte ha ritenuto irrilevante tale censura dopo aver accertato l'assenza di qualsiasi responsabilità materiale dell'imputato, rendendo inutile la valutazione dell'elemento soggettivo colposo.
art. 55 cod. pen.
Norma citata dai ricorrenti (riguarda concorso di persone nel reato); la Corte non ha effettuato una valutazione specifica di questa norma dato che ha escluso la materialità del reato e quindi ogni ulteriore qualificazione rimane priva di rilievo.
artt. 538 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti come riferimenti processuali sulla motivazione e sul sindacato di merito; la Corte ha ricordato i limiti del giudizio di legittimità sulla valutazione probatoria e motivazionale, rigettando le doglianze che riproducevano le stesse argomentazioni già valutate in appello.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione al mancato riconoscimento di ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ne ha seguito il principio per confermare l'obbligo di pagamento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione probatoria a quella dei giudici di merito: i ricorsi che riproducono motivi già esaminati e respinti in appello sono inammissibili se non affrontano criticamente le argomentazioni del provvedimento impugnato.
- Se il giudice di merito accerta l'insussistenza materiale del reato, ogni ulteriore discussione sulla qualificazione soggettiva (dolosa o colposa) diventa irrilevante.
- Prove audiovisive chiare e congruamente valutate in grado di ricostruire la dinamica (es. filmati delle telecamere) possono escludere il nesso di causalità tra la condotta attribuita e le lesioni denunciate, vanificando le censure della parte civile.
- Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare la logicità, la completezza e la congruità dell'argomentazione del giudice di merito; non è consentita una rinnovata valutazione di merito salvo macroscopiche incongruenze.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e a somme a titolo di ammenda o contributo (es. Cassa delle ammende).
Testo integrale
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