Cassazione Penale, Sentenza n. 39130/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna per rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico (art.186 co.7 C.d.S.) e guida senza patente (art.116 C.d.S.). Due motivi: (1) omissione e violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con due sentenze pregresse (allegate dal difensore con PEC del 29/11/2021), con richiamo all'obbligo di valutare la continuazione e alla giurisprudenza che consente di chiederla anche se la sentenza diveniva definitiva dopo l'atto di appello; (2) doglianza sulla quantificazione della pena (erronea applicazione art.133 c.p.), ritenuta eccessiva: si contesta l'utilizzo del massimo edittale per la pena base e un aumento di sei mesi per continuazione, non giustificati dalla lieve entità dei danni e dall'assenza di lesioni gravi nell'incidente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la richiesta di continuazione non ha comprovato l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (si è confusa abitualità con identità del disegno delittuoso), oltre alla rilevante eterogeneità e distanza temporale dei fatti allegati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'entità della pena poiché la Corte d'Appello ha dato motivazione adeguata, considerata la gravità concreta delle modalità (incidente notturno, guida senza patente reiterata, rifiuto all'alcoltest). Non è stata affrontata in cassazione la questione di eventuale prescrizione sopravvenuta, perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza preclude la valutazione di cause di non punibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186 co. 7 D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 186 co. 7 D.Ivo 30/04/92 n. 285
Rilevata come norma incriminatrice del rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico; la Corte ne tiene conto come elemento aggravante nella valutazione complessiva della gravità del fatto.
art. 116 D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 116 D.Ivo 30/04/92 n. 285
Norma che punisce la guida senza patente; rilevata la reiterazione dell'illecito nel biennio come elemento di valutazione della condotta del giudice di merito.
Norma sul concorso di circostanze attenuanti e determinazione della pena: la censura del ricorrente sulla quantificazione è stata ritenuta infondata perché il giudice del merito ha motivato il trattamento sanzionatorio alla luce delle concrete modalità del fatto.
Richiamata dal ricorrente come norma violata per mancata valutazione della continuazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa risposta alla doglianza non integrasse un vizio idoneo all'annullamento quando la doglianza era manifestamente infondata.
art. 23-bis DL 137/2020 (convertito)
art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020
Normativa procedurale che disciplina le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; richiamata per la presentazione delle conclusioni difensive e dell'istanza di continuazione tramite PEC.
Citato dalla giurisprudenza come strumento che può sanare omissioni di motivazione di diritto in sede di cassazione, ma non applicabile quando il motivo è manifestamente infondato.
Riferimento alle cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ricorda che, se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere pronunciata la declaratoria di estinzione per prescrizione in cassazione.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento della continuazione con sentenze già definitive può essere proposta anche se la definitiva è intervenuta dopo il deposito dell'appello, ma l'onere probatorio del difensore è elevato: bisogna allegare copia delle sentenze e dimostrare elementi concreti di un unico disegno criminoso, non la mera 'abitudine' a violare norme.
- Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a motivi manifestamente infondati o meramente generici; l'omessa motivazione su tale motivo non costituisce automaticamente causa di annullamento in Cassazione.
- Per contestare l'entità della pena in Cassazione è necessario mostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; la valorizzazione delle circostanze concrete (reiterazione, gravità delle modalità, rifiuto di accertamenti) può legittimamente giustificare un trattamento sanzionatorio più severo.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente perde la possibilità di sollevare in Cassazione questioni sopravvenute che comporterebbero dichiarazioni di non punibilità (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata).
- Prassi consigliata al difensore: depositare tempestivamente e per iscritto (con allegati completi) ogni istanza rilevante, documentando con chiarezza i collegamenti fattuali e giuridici tra i reati per ottenere il riconoscimento della continuazione.
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