Cassazione Penale, Sentenza n. 39134/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 2-sexies e 7, cod. strada (rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro), deducendo la nullità delle operazioni di polizia giudiziaria per omessa comunicazione, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'inizio dell'accertamento strumentale. Sosteneva che tale avviso fosse necessario anche in caso di rifiuto dell'accertamento e che la sua omissione avrebbe invalidato gli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui l'obbligo di dare l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non sussiste quando il conducente si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: la presenza del difensore è finalizzata a garantire la regolarità di un accertamento non ripetibile e, se il soggetto rifiuta, il reato istantaneo di rifiuto (art. 186, comma 7, cod. strada) si perfeziona nel momento del rifiuto prima dell'inizio dell'atto. La Corte ha altresì richiamato l'art. 379, comma 3, del Regolamento di esecuzione del codice della strada, che distingue tra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, imponendo comunque la verbalizzazione delle circostanze sintomatiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
riferimento ai commi 2-sexies e 7 relativi al rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro
La Sezione ha ritenuto che il reato di rifiuto previsto dal comma 7 si perfezioni nel momento in cui il conducente esprime la volontà di non sottoporsi all'accertamento, ossia anteriormente all'inizio dell'atto tecnico assistito.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
La norma impone l'avvertimento quando si procede a rilevazioni non ripetibili per garantire la presenza del difensore; tuttavia tale obbligo non ricorre se il soggetto rifiuta l'accertamento prima che l'atto abbia inizio.
la locuzione "nel procedere al compimento degli atti"
La Corte interpreta la locuzione come riferita al momento in cui l'atto (es. misurazione con etilometro) sta per essere eseguito, il che presuppone il consenso del soggetto; il rifiuto avviene in un momento antecedente e dunque non è assoggettato all'avviso difensivo previsto per l'atto stesso.
art. 379, comma 3, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada
Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza...
La norma distingue espressamente tra l'ipotesi dell'accertamento e quella del rifiuto, autorizzando la verbalizzazione delle circostanze sintomatiche anche quando il rifiuto impedisca l'esecuzione del test; ciò conferma l'idea che il rifiuto preceda l'inizio dell'accertamento.
richiamato in relazione all'obbligo di indicare le circostanze sintomatiche nella notizia di reato
Usato come riferimento procedurale per la verbalizzazione da inserire nella notizia di reato quando l'accertamento non viene eseguito per rifiuto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citata in relazione alla mancata concessione dell'esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; conferma i limiti all'esonero.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (art. 186, comma 7, cod. strada) è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento esatto in cui il conducente esprime il rifiuto, prima dell'inizio dell'accertamento strumentale.
- L'obbligo di avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sussiste quando si procede materialmente a un accertamento tecnico non ripetibile; tale obbligo non ricorre se il soggetto rifiuta l'accertamento prima che questo abbia inizio.
- Anche in caso di rifiuto, gli operatori devono verbalizzare le circostanze sintomatiche dello stato di ebbrezza (art. 379 regolamento e art. 347 cod. proc. pen.), che possono costituire elementi utili per la notizia di reato e per la successiva azione penale.
- Per contestare efficacemente una condanna per rifiuto, il difensore dovrebbe concentrarsi su elementi fattuali e temporali: dimostrare che non vi è stato un effettivo rifiuto antecedente all'inizio dell'accertamento, o che l'accertamento era già iniziato e dunque si sarebbe dovuto dare l'avviso, piuttosto che invocare automaticamente la nullità per mancato avviso quando non sussistono tali elementi.
- In pratica, se il soggetto intende avvalersi della tutela difensiva in vista di un accertamento, è opportuno manifestarlo prima che gli operatori abbiano dato inizio alle prove strumentali; una volta manifestato il rifiuto, la posizione penalmente rilevante si è già consumata.
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