Cassazione Civile, Ordinanza n. 16092/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un ente pubblico di assistenza e beneficenza aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali in favore di un avvocato. L’ente aveva proposto opposizione, ma il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile perché la procura alle liti apposta all’atto risultava illeggibile e non consentiva di identificare con certezza il soggetto che aveva conferito il mandato, ritenendosi quindi nulla la procura e, per derivazione, inammissibile l’opposizione. In cassazione l’ente ha dedotto la violazione dell’art. 83 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di un ente pubblico con rappresentanza legale disciplinata dallo statuto e da decreti assessoriali pubblici, l’identità del rappresentante era comunque agevolmente ricostruibile; quindi l’illeggibilità della firma non avrebbe potuto determinare l’inammissibilità dell’opposizione. I controricorrenti hanno inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli eredi del professionista deceduto, eccezione disattesa dalla Corte per ultrattività del mandato e raggiungimento dello scopo della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, in presenza di una procura illeggibile rilasciata da un rappresentante di ente pubblico, sarebbe sufficiente la riferibilità astratta del potere rappresentativo allo statuto o ad atti pubblici esterni: quando la procura non indica il nome del conferente né una carica che lo renda immediatamente identificabile nell’atto stesso, la sottoscrizione resta non riferibile con certezza alla persona fisica legittimata, con conseguente nullità relativa della procura, tempestivamente eccepibile dalla controparte e idonea a determinare l’inammissibilità dell’atto cui accede se la lacuna non sia sanata. Ha anche escluso che in tale ipotesi operi il meccanismo di assegnazione del termine per regolarizzare la procura ex art. 182 c.p.c. Ha infine condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura alle liti deve consentire l’identificazione certa del soggetto conferente; se il nome del sottoscrittore non è indicato e non è ricavabile in modo sufficiente dall’atto, la procura è affetta da nullità.
La nullità relativa della procura può essere tempestivamente eccepita dalla controparte, con conseguente onere della parte che ha conferito il mandato di integrare subito la lacuna.
La nullità è sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come nel caso in cui la controparte abbia ricevuto l’atto e svolto pienamente il contraddittorio.
Non opera il termine per regolarizzare la procura nelle ipotesi considerate dalla Corte come nullità della procura per difetto di identificazione del conferente.
Nel giudizio di cassazione non è ammissibile produrre nuova documentazione per dimostrare l’individuazione del legale rappresentante dell’ente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Il tribunale aveva disposto il mutamento di rito nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 7-bis R.D. n. 12 del 1941
La Corte ha richiamato la propria competenza tabellare della Seconda Sezione Civile per la trattazione della controversia.
art. 9 dello statuto dell’istituto
Secondo il ricorrente, attribuiva al Presidente la rappresentanza legale dell’ente e la legittimazione a stare in giudizio.
Massime di principio
- La procura alle liti sottoscritta da un rappresentante di persona giuridica deve contenere elementi idonei a identificare in modo certo la persona fisica conferente; non è sufficiente la mera astratta identificabilità del soggetto titolare del potere rappresentativo tramite fonti esterne se l’atto non lo consente.
- Se la procura è illeggibile e manca il nome del conferente o una qualifica che lo renda immediatamente riconoscibile nell’atto, la procura è nulla in via relativa e la controparte può eccepirne tempestivamente il vizio.
- La certificazione di autografia da parte del difensore non supplisce alla mancanza di identificazione del conferente, perché attesta la sottoscrizione ma non prova da sola la legittimazione del soggetto che l’ha apposta.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito integrare con nuova documentazione il difetto originario di identificazione del rappresentante che ha rilasciato la procura.
- La nullità dell’atto introduttivo derivante da procura invalida conduce all’inammissibilità dell’atto stesso se la lacuna non è sanata secondo le forme e i tempi processuali rilevanti.
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