Cassazione Civile, Ordinanza n. 33869/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2012. Nel giudizio tributario, dopo la dichiarazione di interruzione del processo in udienza a seguito della cancellazione dall'albo del difensore del contribuente, la commissione regionale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione entro sei mesi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con il primo motivo, che la riassunzione fosse stata comunque compiuta con notificazione di un atto al Comune il 15 maggio 2020 e che, anche tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini per l'emergenza COVID-19, il termine per chiedere la trattazione non fosse ancora decorso; ha inoltre invocato un preteso principio di continuità degli atti processuali per attribuire all'istanza dell'ente, depositata prima della scadenza del termine, l'effetto di una istanza di trattazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sul processo tributario e una lesione del diritto di difesa, lamentando che il presidente della sezione non avrebbe controllato preliminarmente l'istanza dell'ente, non avrebbe rilevato la pendenza del termine di riassunzione né l'asserita incompatibilità del funzionario comunale che aveva sottoscritto l'istanza; ha anche censurato la motivazione della sentenza per non indicare con precisione il giorno della perenzione e le attività interne del collegio e del relatore, oltre a dedurre irregolarità formali nella fissazione dell'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 546/1992, il processo interrotto deve essere riassunto entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione mediante apposita istanza di trattazione al presidente di sezione; nel caso concreto non risultava presentata alcuna istanza tempestiva entro il termine, che la Corte ha individuato come scaduto il 20 novembre 2020, tenuto conto della sospensione emergenziale. La notifica di un atto alla controparte non equivale alla riassunzione prevista dalla legge e non esiste alcun principio che consenta di trasformare un'istanza di estinzione in istanza di trattazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la declaratoria di estinzione poteva essere pronunciata anche d'ufficio dal presidente di sezione; pertanto erano irrilevanti sia i vizi asseriti dell'istanza dell'ente sia l'ipotizzata incompatibilità del firmatario. La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente perché indicava la data di interruzione e applicava il termine semestrale di legge; non era necessario riportare le osservazioni del relatore né il dettaglio del voto dei componenti del collegio, essendo la deliberazione segreta. Le ulteriori censure sulle modalità di esternazione e annotazione dei decreti sono state giudicate inammissibili per difetto di un interesse giuridicamente rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con ordine di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, d.lgs. 546/1992
"entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione"; "istanza di trattazione al presidente di sezione"
La riassunzione del processo tributario interrotto deve avvenire entro sei mesi dalla dichiarazione di interruzione mediante istanza di trattazione rivolta al presidente di sezione; la notifica di un atto alla controparte non sostituisce tale adempimento.
In mancanza di tempestiva istanza di trattazione il processo si estingue; l'estinzione può essere rilevata anche d'ufficio come mera sollecitazione all'esercizio di un potere ufficioso.
Ricevuta l'istanza di trattazione, il presidente provvede a fissare l'udienza di trattazione.
È richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
art. 36, comma 1, d.l. 23/2020
È richiamato insieme all'art. 83 d.l. 18/2020 per il periodo di sospensione dei termini processuali.
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione ai poteri del presidente di sezione, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ha condotto a un diverso esito della decisione.
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
La Corte esclude che la sentenza sia affetta da motivazione mancante o apparente per non aver indicato il giorno esatto della perenzione o le attività interne del collegio.
La decisione in camera di consiglio è deliberata in segreto; non occorre che la sentenza indichi come abbiano votato i componenti del collegio.
Con l'art. 132 c.p.c. delimita il contenuto della motivazione della sentenza tributaria, che non deve includere elementi non richiesti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario interrotto, la riassunzione deve avvenire esclusivamente con istanza di trattazione al presidente di sezione entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione; atti diversi, anche se notificati alla controparte, non sono idonei a riattivare validamente il processo.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza COVID incide sul computo del termine di riassunzione, ma non ne altera il dies a quo, che resta quello della dichiarazione di interruzione.
- L'istanza con cui una parte sollecita la declaratoria di estinzione del processo per mancata riassunzione è una mera sollecitazione all'esercizio di un potere ufficioso e non è condizionata, ai fini della sua efficacia, da vizi formali del soggetto che la presenta.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere il presupposto decisivo della decisione; non è richiesta l'indicazione del giorno esatto di maturazione dell'estinzione né la trascrizione delle osservazioni del relatore o del contenuto del voto dei componenti del collegio.
- Le irregolarità meramente organizzative o materiali nella fissazione dell'udienza e nell'esternazione dei decreti non sono censurabili senza la deduzione di un concreto e attuale interesse giuridico leso.
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