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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24485/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per il 2014 (maggior IRES di euro 1.898.641, oltre sanzioni e interessi). L'Agenzia ha recuperato a tassazione: (1) l'utilizzo nel 2014 del fondo contenzioso relativo a costi per risarcimento fissati in una sentenza di primo grado del 2009 (sostenendo che tali costi erano di competenza del 2009 e quindi non deducibili nel 2014); (2) le somme utilizzate nel 2014 del fondo pensioni costituito al tempo della scissione parziale, ritenendo quel fondo già dedotto e dunque fiscalmente rilevante. La CTP annullò parzialmente l'accertamento (in particolare sulla ripresa relativa al fondo pensioni) e confermò la ripresa sui costi ricollegati alla sentenza 2009; la CTR confermò la pronuncia di primo grado. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione su due motivi (mancata motivazione e presunta falsa applicazione di norme in materia di scissione/conferimento), mentre la contribuente ha proposto ricorso incidentale (fra cui contestazione dell'imputazione temporale dei costi ex art.109 Tuir). In cassazione l'Agenzia ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso principale; il PG ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del primo motivo incidentale della contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla contribuente. Ha affermato che i costi e i ricavi derivanti da provvedimenti giudiziari vanno imputati all'esercizio in cui diventano ragionevolmente certi nella loro esistenza e nel loro ammontare; la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado del 2009 non bastava a rendere i costi certi, essendovi stata sospensione dell'esecutività e un successivo giudizio d'appello che ha definitivamente determinato responsabilità e importi nel 2014. Ha inoltre ritenuto infondato il rilievo dell'Agenzia secondo cui la scissione parziale dovrebbe essere considerata alla stregua di un conferimento ai fini fiscali: l'art.115 TUEL deve essere letto con l'art.173 Tuir e non determina, di per sé, la rilevanza fiscale automatica delle poste iscritte dalla società beneficiaria; va valutato concretamente il trattamento fiscale posto in essere dalla beneficiaria. In definitiva la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente (liquidate in euro 24.000 oltre oneri e spese vive), e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamata nella censura di difetto di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e che non vi fosse violazione della norma invocata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norma processuale richiamata nei motivi di cassazione; la Corte ha valutato i rilievi di violazione di legge e vizi di motivazione secondo i parametri di questo articolo, rigettando il motivo relativo alla motivazione e decidendo sul merito il motivo incidentale fondato.

  • d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), art. 115, comma 6 (e comma 7 in combinato disposto)

    “il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali”

    La Corte ha interpretato l'art. 115 TUEL insieme al comma 7 come finalizzato a rafforzare la disciplina della scissione prevista dall'art.173 Tuir e non come norma che crea un regime fiscale derogatorio che trasforma la scissione in un conferimento fiscalmente rilevante. Non si può dedurre automaticamente che le poste iscritte dalla società beneficiaria siano state 'dedotte' dal dante causa.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 173

    Stabilisce che la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze; la Corte ha richiamato questa regola per escludere che la scissione produca automaticamente effetti di imposizione o deduzione sui fondi trasferiti.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 174

    Estende il principio di non realizzo anche a fusioni e scissioni di enti diversi dalle società; rinforza l'idea che le operazioni straordinarie non determinano automaticamente plusvalenze tassabili.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, comma 1

    “i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”

    La Corte ha applicato questo principio affermando che, per le passività (costi) e le poste attive derivanti da contenziosi, rileva il momento in cui esse acquisiscono 'certezza' e 'determinabilità' oggettiva. La provvisoria esecutività di una sentenza non equivale alla certezza richiesta per la deducibilità; pertanto i costi divenuti certi solo con la sentenza d'appello possono essere dedotti nell'anno di tale sentenza.

  • d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 99, comma 1

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai principi contabili e di determinazione del reddito d'impresa; la Corte ha confermato che la competenza temporale segue la certezza e determinabilità dell'elemento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente principale.

Massime di principio

  • I componenti negativi e positivi del reddito d'impresa derivanti da contenziosi giudiziari devono essere imputati all'esercizio in cui diventano ragionevolmente certi sia nella sussistenza sia nel quantum; la mera provvisoria esecutività di una sentenza non basta a stabilire tale certezza.
  • Quando elementi di bilancio (fondi, utilizzi, indennizzi) derivano da operazioni straordinarie come scissioni, non vanno considerati automaticamente fiscalmente 'dedotti' o 'tassati': occorre verificare concretamente il trattamento fiscale adottato dalla società beneficiaria e applicare le regole dell'art.173 Tuir.
  • La prova della 'certezza' e della 'determinabilità' grava sull'amministrazione finanziaria per i componenti positivi e sul contribuente per i componenti negativi; in caso di dubbi fondati e impugnazioni ammissibili, il contribuente può attendere la definizione del contenzioso per contabilizzare gli effetti.
  • Se le somme cui una sentenza attribuisce valore sono ancora oggetto di impugnazione non manifestamente infondata, il contribuente non è obbligato a contabilizzarle prima della definitiva manifestazione di certezza (esistenza e ammontare).
  • In sede di impugnazione tributaria la mancanza di motivazione della decisione di merito va valutata concretamente: una motivazione che spieghi i criteri di valutazione e le risultanze probatorie è generalmente considerata sufficiente.

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