Cassazione Civile, Sentenza n. 24457/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso di maggiori somme versate a titolo di accisa sul gas naturale fatturate alla A2A Calore Servizi s.r.l., destinate alla produzione di vapore per gli Ospedali civili di Brescia e ritenute soggette all'aliquota "usi civili" anziché all'aliquota agevolata per "usi industriali"; l'Ufficio ha negato il rimborso e ha rilevato inoltre l'inammissibilità dell'istanza per mancato invio di copia della domanda di rimborso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990; la contribuente ha impugnato ritenendo applicabili norme successive (Statuto del contribuente) e il diritto unionale, nonché contestando che la traslazione dell'accisa sulla società acquirente potesse impedire il rimborso senza prova dell'indebito arricchimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la costituzione in cassazione dell'Agenzia delle entrate, non essendo parte nei precedenti gradi; ha confermato che l'obbligo di comunicare l'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990 è requisito di ammissibilità della domanda e può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio; ha ritenuto applicabile la norma anche ai rimborsi fondati sul diritto unionale o su successivi mutamenti giurisprudenziali; ha escluso che lo Statuto del contribuente o la nuova disciplina (art. 10-ter introdotto nel 2024) abroghino retroattivamente tale obbligo; ha inoltre condiviso la valutazione di merito secondo cui la traslazione dell'accisa sulla società acquirente era stata provata e ciò era sufficiente a escludere il rimborso. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e A2A condannata alle spese (liquidate in euro 10.700,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
legge 23 agosto 1990, n. 428, art. 29, commi 2-4
"i diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo... sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"; "l'articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688... è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario"; "la domanda di rimborso... deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza"
La Corte interpreta il comma 4 come requisito di ammissibilità della domanda di rimborso (conditio iuris), rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, applicabile sia ai rimborsi fondati sul diritto nazionale sia a quelli fondati sul diritto comunitario.
eventuale normativa richiamata in ricorso (art. 6, commi 4 e 6; nuovo art. 10-ter)
La Corte rileva che la novella di legge entrata in vigore il 18.01.2024 non ha efficacia retroattiva e non abroga l'obbligo materiale di comunicazione previsto dall'art. 29 l. n. 428/1990 per i casi anteriori alla sua entrata in vigore.
Direttiva 2003/96/CE
direttiva del 27 ottobre 2003
Richiamata nelle doglianze di A2A come quadro unionale sul regime delle accise; la Corte comunque ritiene che l'art. 29 si applichi anche quando il rimborso trova fondamento nel diritto unionale, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'Ufficio doveva provare che il rimborso avrebbe determinato un indebito arricchimento; la Corte ritiene che la prova della traslazione dell'imposta sulla società acquirente sia stata sufficiente a escludere il rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme o falsa applicazione
Fondamento formale dei motivi di cassazione proposti dalla ricorrente; la Corte ha rigettato i motivi per infondatezza o inammissibilità.
Massime di principio
- La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990 è un requisito di ammissibilità: se non effettuata la domanda può essere dichiarata inammissibile e tale eccezione può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato del giudizio.
- L'obbligo di comunicazione si applica sia ai rimborsi fondati sul diritto nazionale sia a quelli fondati sul diritto unionale (giurisprudenza CGUE e Cassazione).
- Le modifiche legislative successive (es. disposizioni dello Statuto del contribuente entrate in vigore dopo i fatti) non hanno effetto retroattivo sull'obbligo di comunicazione per istanze precedenti alla loro entrata in vigore.
- La prova che l'onere fiscale sia stato traslato su un altro soggetto può suffragare il diniego del rimborso; spetta all'Amministrazione dimostrare la traslazione quando proposta come causa ostativa al rimborso.
- In cassazione non è ammessa la costituzione di soggetti che non siano intervenuti nei precedenti gradi di giudizio, salvo successione particolare nel diritto controverso.
- Se la sentenza di merito poggia su più "rationes decidendi" autonome, il ricorrente deve censurare tutte le motivazioni decisive per ottenere la cassazione; la mancata censura valida di una sola ratio rende gli altri motivi privi di interesse.
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