Cassazione Civile, Sentenza n. 24467/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso di accisa (€372.674,46) versata l'11.04.2007 su olio combustibile destinato alla produzione di energia elettrica: la ricorrente deduceva che, in virtù dell'efficacia diretta dell'art. 14, comma 1, lett. a) della Direttiva 2003/96/CE (non recepita in tempo dall'Italia), l'accisa non era dovuta e chiedeva la restituzione. L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che l'accisa era stata trasferita sui clienti (traslazione) e quindi il rimborso avrebbe comportato un indebito arricchimento. In sede di appello la CTR aveva ritenuto sufficiente la mera iscrizione della spesa per accise in bilancio come costo di produzione per escludere il rimborso. In Cassazione ENEL ha censurato, tra l'altro, l'omessa o carente istruzione sulle prove della traslazione e dell'eventuale arricchimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso (conseguentemente ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato l'onere probatorio gravante sull'Agenzia circa la traslazione dell'accisa e l'eventuale arricchimento) e ha cassato la sentenza della CTR in relazione a tali motivi, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Sono stati invece rigettati il primo e il secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri motivi. La Corte ha precisato i principi di diritto applicabili: l'onere di provare la traslazione grava sull'ADM; non sono ammesse presunzioni semplici ma solo presunzioni idonee ai requisiti dell'art. 2729 c.c.; l'iscrizione in bilancio può essere elemento di prova solo se specificamente posizionata (es. voce B6 o similare) e correlata a elementi che dimostrino che il costo è stato effettivamente tenuto in conto nella determinazione del prezzo; inoltre l'eventuale arricchimento va valutato mediante analisi economica delle circostanze, perché la traslazione non implica automaticamente arricchimento.
Norme richiamate
Legge n. 428/1990, art. 29, comma 2
I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni
Stabilisce che il rimborso è escluso solo se si prova che l'onere è stato trasferito; la prova della traslazione grava sull'Amministrazione e non può fondarsi su presunzioni semplici.
Direttiva 2003/96/CE, art. 14, comma 1, lett. a)
Prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici usati per produrre elettricità; la Corte ha ritenuto che l'efficacia diretta di tale disposizione giustificava il rimborso per pagamenti indebitamente effettuati prima del recepimento nazionale.
Atto di recepimento nazionale della Direttiva 2003/96/CE intervenuto dopo il termine di ricezione; rilevante per stabilire il periodo in cui l'accisa era indebitamente riscosso.
Prescrive i requisiti delle presunzioni utilizzabili in giudizio (devono essere gravi, precisi e concordanti); la Corte ha affermato che l'ADM può usare presunzioni per dimostrare la traslazione solo se rispettano questi requisiti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Norme di cassazione utilizzate dalla ricorrente: n.3 per violazione di legge nella valutazione della prova, n.4 per nullità della motivazione; la Corte ha accolto i profili di diritto (n.3) ma rigettato i vizi formali più generici (n.4) relativi alla motivazione, ritenendo la motivazione di appello sufficiente sopra il minimo costituzionale.
D.lgs. n. 79/1999 (norme sul mercato elettrico) e D.M. 19.12.2003 / D.M. 17.09.2008
Rilevate dalla ricorrente per sostenere che il prezzo dell'energia è determinato in borsa (GME) e non direttamente in funzione dei costi di produzione; la Corte ha però chiarito che tale caratteristica di mercato non esclude a priori l'onere probatorio dell'ADM sulla traslazione.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, causa C-226/07 (Flughafen Köln/Bonn)
Riconosce l'efficacia diretta della Direttiva 2003/96/CE per l'esenzione dall'accisa sugli usi nella produzione di elettricità, a sostegno della qualificazione del pagamento come indebito.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, causa C-129/00 (Commissione c. Italia)
Ha imposto di non ammettere presunzioni generiche per provare la traslazione; ha influenzato la modificazione dell'art. 29 l. 428/1990 e la successiva interpretazione nazionale.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, causa C-147/01 (Weber's Wine)
Affermata la necessità di analisi economica per accertare l'eventuale arricchimento senza causa: la mera prova della traslazione non basta di per sé a escludere il rimborso senza verifica del danno o dell'arricchimento.
Massime di principio
- Onere della prova: in caso di domanda di rimborso di tributo comunitario, l'Amministrazione finanziaria deve provare che l'onere è stato effettivamente trasferito su terzi; non può limitarsi a presunzioni semplici.
- Valore del bilancio: l'iscrizione contabile dell'accisa può costituire elemento di prova della traslazione solo se esplicitamente collocata in voci significative (es. voce B6 "costi per materie prime/consumi") e collegata a elementi che dimostrino che il costo è stato considerato nella determinazione del prezzo; una voce generica nei "oneri diversi" è, di per sé, insufficiente.
- Presunzioni ammesse: l'ADM può utilizzare presunzioni, ma queste devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.; presunzioni "id quod plerumque accidit" non sono sufficienti.
- Accertamento dell'arricchimento: anche se la traslazione è provata, il rimborso può comunque richiedere un'analisi economica sull'effettivo arricchimento dell'operatore (es. variazione dei volumi di vendita, effetti sul margine), perché la traslazione non determina automaticamente un indebito arricchimento.
- Particolarità dei mercati regolati: caratteristiche di formazione del prezzo in mercati regolamentati (es. borsa elettrica/GME) non escludono a priori la traslazione o l'obbligo probatorio dell'ADM; occorre valutare fattualmente come i costi sono stati effettivamente contabilizzati e trasferiti.
- Motivazione del giudice: la motivazione della sentenza deve essere sufficientemente comprensibile e seguire un iter logico percepibile; motivazioni succinte possono essere ammissibili purché superino il 'minimo costituzionale', mentre la mancanza totale o la contraddittorietà insanabile costituiscono vizio radicale.
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