Cassazione Civile, Sentenza n. 24465/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia nata da un accordo del 9 settembre 2004 e da un successivo atto di permuta del 12 luglio 2005: Immobiliare Sirena si impegnava a demolire e ricostruire l'immobile (ex Hotel) e a ottenere le necessarie autorizzazioni nonché ad intimare la disdetta del contratto di locazione in corso (Omnitel) per rendere disponibile l'immobile; i Ricci avrebbero permutato la proprietà con porzioni dell'immobile ricostruito. Il permesso di costruire è stato rilasciato il 18 maggio 2005 (oltre il termine pattuito del 9 maggio 2005) e le disdette inviate furono contestate come prive di motivazione (art. 29 l. 392/1978) determinando il rinnovo tacito della locazione e l'impossibilità materiale di demolire. Immobiliare Sirena ha chiesto, tra l'altro, la sospensione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta e che non fosse possibile escutere le fideiussioni; i Ricci hanno chiesto risoluzione e penali e hanno escusso le fideiussioni, incassandone le somme. Questioni giuridiche principali: (i) se la rinnovazione della locazione rendesse originariamente impossibile o nulla il contratto di permuta; (ii) riparto di responsabilità per la mancata liberazione dell'immobile (seva imputabile alla società costruttrice o ai proprietari/venditori); (iii) validità o nullità dell'atto per presunte dichiarazioni mendaci sulla conformità urbanistica e sulla presenza di istanze di condono; (iv) natura e conseguenze dell'escussione delle fideiussioni (adempimento alternativo o garanzia autonoma); (v) rapporto tra contratto preliminare (2004) e contratto definitivo (2005) e sopravvivenza di obblighi strumentali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Immobiliare Sirena. Principali statuizioni: (1) esclusa la nullità originaria del contratto di permuta per impossibilità dell'oggetto: la rinnovazione della locazione non costituiva impossibilità assoluta dell'oggetto ma una difficoltà esecutiva riferibile all'adempimento e alla responsabilità delle parti; (2) confermata la qualificazione delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia con funzione indennitaria e non soddisfativa: l'escussione non estingue l'obbligazione principale e le somme riscosse vanno comunque computate nella liquidazione del danno; (3) applicato il principio di "nullità testuale" ex art. 46 d.p.r. 380/2001: la presenza nell'atto degli estremi del titolo abilitativo rende formale- mente valido il negozio, rimettendo eventuali difformità al diverso piano della responsabilità; (4) la Corte ha ritenuto che, alla luce del contenuto della scrittura del 9/9/2004 e del comportamento delle parti (telegramma della Immobiliare, invii di disdetta, rogito), gli obblighi strumentali di ottenere il permesso e curare la disdetta gravassero sulla Immobiliare Sirena e che il rinnovo della locazione fosse ascrivibile al suo inadempimento; (5) sono state respinte le doglianze processuali relative a omissioni di pronuncia, giuramento decisorio e sull'ammissione di prove; (6) rigettate anche le domande risarcitorie connesse, per difetto del presupposto di responsabilità degli odierni resistenti. In sintesi: accertata la responsabilità della società costruttrice per il mancato rispetto della tempistica e rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello.
Norme richiamate
Occorre che la disdetta del contratto di locazione sia motivata nei casi tassativi previsti; disdette prive di motivazione sono inefficaci e possono determinare il rinnovo tacito della locazione
Regola la sospensione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta: la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'impossibilità era imputabile a inadempimento della società e non ad evento estraneo
Nullità per impossibilità dell'oggetto: la Corte ha distinto tra impossibilità originaria assoluta (che giustificherebbe nullità) e difficoltà esecutive sopravvenute o onerosità, ritenendo che qui mancasse l'impossibilità oggettiva originaria
codice civile, artt. 1418, 1419, 1421
artt. 1418, 1419, 1421 c.c.
Riferimento a nullità e possibilità di nullità parziale: la Corte ha ritenuto non sussistente nullità del negozio per vizi urbanistici ove gli estremi del titolo sono indicati nell'atto; la nullità testuale prevale
La nullità prevista colpisce l'omissione degli estremi del titolo abilitativo nell'atto; se tali estremi sono indicati nell'atto, la validità formale del negozio non è compromessa dalla eventuale difformità sostanziale
Recesso per eccessiva onerosità sopravvenuta: la Corte ha escluso l'applicazione perché l'evento impeditivo era ascrivibile a comportamento inadempiente della società e non a causa estranea, imprevedibile e non imputabile
codice civile, artt. 1362-1363 (errore), 1325 (capacità di formare il contratto)
artt. 1362, 1363, 1325 c.c.
Disciplina dell'errore e del consenso: la Corte ha valutato che l'eventuale errore sulla validità della disdetta non produceva nullità strutturale del contratto di permuta e, comunque, non era decisivo rispetto all'accertamento della responsabilità
Onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse stato adempiuto dai giudici di merito nella ricostruzione dei fatti; in Cassazione non è consentito riesaminare il merito probatorio consolidato
codice civile, disciplina delle fideiussioni (giurisprudenza interpretativa)
Confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la fideiussione bancaria, spesso qualificata come contratto autonomo di garanzia, ha funzione indennitaria e non soddisfativa: l'escussione non estingue automaticamente l'obbligazione principale e le somme ottenute vanno computate nella liquidazione del danno
codice di procedura civile, artt. 99, 112
Regole sulla pronuncia su tutte le richieste e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia e che l'esame delle domande fosse stato adeguato; le questioni nuove introdotte in comparsa conclusionale sono state spesso dichiarate inammissibili
legge 47/1985, art. 40; legge 662/1996
art. 40 l. 47/1985; l. 662/1996
Norme richiamate in ordine a condoni edilizi e obblighi di menzione: la Corte ha escluso che la mancata menzione di istanze di condono pendenti determinasse automaticamente la nullità dell'atto ove gli estremi del titolo risultino indicati
Massime di principio
- La rinnovazione di un contratto di locazione che impedisca temporaneamente l'esecuzione non implica automaticamente la nullità originaria del contratto di permuta: occorre distinguere tra impossibilità oggettiva originaria (che rende nullo il negozio) e difficoltà o onerosità sopravvenute che attengono all'adempimento e alla responsabilità delle parti
- La clausola del preliminare che assegna obblighi strumentali (es. curare il rilascio dell'immobile, ottenere autorizzazioni, intimare disdette) può sopravvivere ed incidere anche dopo il contratto definitivo se emerge, per comportamento e contenuto degli atti, la volontà delle parti di mantenere effettivi quegli obblighi; il contratto definitivo non abroga automaticamente tutte le pattuizioni preliminari quando queste siano strumentali all'operazione
- L'art. 46 d.p.r. 380/2001 impone una lettura 'testuale': l'omessa indicazione degli estremi del titolo abilitativo nell'atto può determinare nullità, mentre una dichiarazione formale degli estremi nell'atto rende il negozio formalmente valido, rimettendo il problema delle difformità o degli abusi al piano della responsabilità e delle azioni risarcitorie
- Le fideiussioni bancarie, salvo patto contrario espresso, sono frequentemente qualificate come garanzie autonome a scopo indennitario: l'escussione delle polizze non impedisce al beneficiario di agire per l'adempimento o per la risoluzione; le somme riscosse vanno computate nella liquidazione del danno per evitare arricchimento ingiustificato
- In tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) e sindacabilità in Cassazione, la revisione dei fatti e della valutazione probatoria effettuata dai giudici di merito è limitata: contestazioni che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono frequentemente inammissibili in sede di legittimità se esiste confir- mata valutazione dei fatti dai giudici di merito
- Domande introdotte tardivamente o come nuove (ad es. in comparsa conclusionale) possono essere dichiarate inammissibili: l'adeguatezza e tempestività delle domande e delle eccezioni in primo grado sono rilevanti per la decisione finale
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