Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24450/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 804/2021. Il ricorrente ha poi definito la controversia aderendo alla "rottamazione quater" e ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente alle quietanze dei pagamenti e comunicazioni dell'Agenzia delle entrate - riscossione.

La decisione

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti. È stato altresì affermato che non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto tale contributo, di natura eccezionale e sanzionatoria, si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non a ipotesi di estinzione conseguente a rinuncia/definizione.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia all'impugnazione comporta l'estinzione del giudizio; pertanto, con l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente, il processo va dichiarato estinto.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    La Corte ha ritenuto che la misura abbia natura eccezionale e sanzionatoria e si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende alle ipotesi di estinzione per rinuncia o per definizione della lite.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass., 12/11/2015, n. 23175; Cass., 18/07/2018, n. 19071; Cass., 28/05/2020, n. 10140

    I precedenti richiamati supportano l'orientamento per cui il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1‑quater, è applicabile in modo restrittivo e non alle estinzioni per rinuncia/definizione; la sentenza si allinea a tale interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia alla impugnazione comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il giudice deve dichiarare l'estinzione.
  • In caso di definizione della lite mediante strumenti agevolativi (es. rottamazione quater) è opportuno depositare le quietanze e le comunicazioni dell'amministrazione per comprovare l'avvenuta definizione e supportare la richiesta di estinzione.
  • Le spese possono essere compensate dal giudice anche integralmente quando la definizione della lite e la rinuncia rendono equo un criterio di compensazione.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, va interpretato restrittivamente: si applica tipicamente ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non alle estinzioni conseguenti a rinuncia o a definizione concordata della controversia.
  • Prima di procedere con la rinuncia o con una definizione, verificare le conseguenze processuali (estensione dell'estinzione, spese, eventuali effetti su azioni separate) e depositare documentazione che attesti i pagamenti e gli atti amministrativi collegati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.