Cassazione Civile, Sentenza n. 24450/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 804/2021. Il ricorrente ha poi definito la controversia aderendo alla "rottamazione quater" e ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente alle quietanze dei pagamenti e comunicazioni dell'Agenzia delle entrate - riscossione.
La decisione
Il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti. È stato altresì affermato che non è dovuto alcun ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto tale contributo, di natura eccezionale e sanzionatoria, si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non a ipotesi di estinzione conseguente a rinuncia/definizione.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia all'impugnazione comporta l'estinzione del giudizio; pertanto, con l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente, il processo va dichiarato estinto.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
La Corte ha ritenuto che la misura abbia natura eccezionale e sanzionatoria e si applichi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende alle ipotesi di estinzione per rinuncia o per definizione della lite.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass., 12/11/2015, n. 23175; Cass., 18/07/2018, n. 19071; Cass., 28/05/2020, n. 10140
I precedenti richiamati supportano l'orientamento per cui il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1‑quater, è applicabile in modo restrittivo e non alle estinzioni per rinuncia/definizione; la sentenza si allinea a tale interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia alla impugnazione comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; il giudice deve dichiarare l'estinzione.
- In caso di definizione della lite mediante strumenti agevolativi (es. rottamazione quater) è opportuno depositare le quietanze e le comunicazioni dell'amministrazione per comprovare l'avvenuta definizione e supportare la richiesta di estinzione.
- Le spese possono essere compensate dal giudice anche integralmente quando la definizione della lite e la rinuncia rendono equo un criterio di compensazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002, va interpretato restrittivamente: si applica tipicamente ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non alle estinzioni conseguenti a rinuncia o a definizione concordata della controversia.
- Prima di procedere con la rinuncia o con una definizione, verificare le conseguenze processuali (estensione dell'estinzione, spese, eventuali effetti su azioni separate) e depositare documentazione che attesti i pagamenti e gli atti amministrativi collegati.
Testo integrale
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