Cassazione Civile, Ordinanza n. 08300/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2006, relativo al maggior reddito ritenuto conseguito in occasione della vendita di tre immobili. La società e i soci avevano impugnato gli atti; nei gradi di merito era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della società perché essa risultava già estinta e cancellata dal registro delle imprese prima della notifica e del deposito del ricorso. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c., 2495 c.c. e degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'Agenzia, stipulando con la stessa società ormai estinta un accertamento con adesione per un'annualità successiva, avrebbe implicitamente riconosciuto la sua legittimazione ad agire e rinunciato a eccepirne il difetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità di agire, con conseguente difetto di legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale. Ha inoltre escluso che la stipulazione, in sede extraprocessuale, di un accertamento con adesione relativo a diversa annualità valga come rinuncia opponibile al rilievo del difetto di legittimazione, trattandosi di requisito processuale rilevabile d'ufficio e sottratto alla disponibilità delle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.
La ricorrente lo ha richiamato insieme ad altre norme per censurare la decisione di merito sul difetto di legittimazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce effetto estintivo e comporta la perdita della capacità di agire e della legittimazione processuale della società estinta.
artt. 10 e 11 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla ricorrente per contestare la statuizione sulla legittimazione a stare in giudizio nel processo tributario.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La società cancellata dal registro delle imprese è estinta e, per ciò solo, priva della capacità di agire e della legittimazione a proporre un ricorso giurisdizionale.
- Il difetto di legittimazione processuale derivante dall'estinzione della società è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non può essere superato da comportamenti extraprocessuali della controparte.
- La stipulazione di un accertamento con adesione con una società già estinta, peraltro relativo a un'annualità diversa, non equivale a rinuncia a eccepire il difetto di legittimazione nel processo relativo ad altro atto impositivo.
- Quando il vizio attiene a un presupposto processuale sottratto alla disponibilità delle parti, un'eventuale rinuncia della controparte non è idonea a sanarlo nel giudizio.
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