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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22821/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché le censure prospettate miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di due imputati per concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella forma di lieve entità. Gli imputati, con ricorsi sostanzialmente coincidenti proposti a mezzo del difensore, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il riconoscimento della responsabilità penale e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio e delle risultanze di merito.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie di stupefacenti contestata

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per la detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio nella fattispecie di lieve entità

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escludendo la rilettura del fatto

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    menzionata come intervento normativo che non ha ampliato il potere di rivalutazione del fatto in cassazione

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata a fondamento della condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle emergenze di fatto poste a base della decisione di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità, che non permette al giudice di cassazione di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito.
  • Il ricorso che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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