Cassazione Penale, Ordinanza n. 22821/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché le censure prospettate miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di due imputati per concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio nella forma di lieve entità. Gli imputati, con ricorsi sostanzialmente coincidenti proposti a mezzo del difensore, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il riconoscimento della responsabilità penale e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio e delle risultanze di merito.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con la fattispecie di stupefacenti contestata
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio nella fattispecie di lieve entità
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, escludendo la rilettura del fatto
menzionata come intervento normativo che non ha ampliato il potere di rivalutazione del fatto in cassazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata a fondamento della condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle emergenze di fatto poste a base della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità, che non permette al giudice di cassazione di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito.
- Il ricorso che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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